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C'era una volta la libertà di informazione in rete
art. postato da Angela Delicata su uictech, 17\09\2009, h.20.43.
http://punto-informatico.it/pi.asp?id=2709918
Ed ora, un po' di pubblicità
:C'era una volta la libertà di informazione in Rete
giovedì 17 settembre 2009
C'era una volta la libertà di informazione in Rete
di Guido Scorza - Una proposta di legge per sottoporre alla disciplina sulla
stampa tutti i siti Internet che abbiano natura editoriale. Qualsiasi cosa ciò
significhi
Roma - Il 14 settembre scorso è stato assegnato alla Commissione Giustizia della
Camera un disegno di legge a firma degli Onorevoli Pecorella e Costa attraverso
il quale si manifesta l'intenzione di rendere integralmente applicabile a tutti
i "siti internet aventi natura editoriale" l'attuale disciplina sulla stampa.
Sono bastati 101 caratteri, spazi inclusi, all'On. Pecorella per surclassare il
Ministro Alfano che, prima dell'estate, aveva inserito nel DDL intercettazioni
una disposizione volta ad estendere a tutti i "siti informatici" l'obbligo di
rettifica previsto nella vecchia legge sulla stampa e salire, così, sulla cima
più alta dell'Olimpo dei parlamentari italiani che minacciano - per scarsa
conoscenza del fenomeno o tecnofobia - la libertà di comunicazione delle
informazioni ed opinioni così come sancita all'art. 11 della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino e all'art. 21 della
Costituzione. Con una previsione di straordinaria sintesi e, ad un tempo,
destinata - se approvata - a modificare, per sempre, il livello di libertà di
informazione in Rete, infatti, l'On. Pecorella intende aggiungere un comma
all'art. 1 della Legge sulla stampa - la legge n. 47 dell'8 febbraio 1948,
scritta dalla stessa Assemblea Costituente - attraverso il quale prevedere che
l'intera disciplina sulla stampa debba trovare applicazione anche "ai siti
internet aventi natura editoriale".
Si tratta di un autentico terremoto nella disciplina della materia che travolge
d'un colpo questioni che impegnano da anni gli addetti ai lavori in relazione
alle condizioni ed ai limiti ai quali considerare applicabile la preistorica
legge sulla stampa anche alle nuove forme di diffusione delle informazioni in
Rete.
Ma andiamo con ordine. Quali sono i "siti internet aventi natura editoriale" cui
l'On. Pecorella vorrebbe circoscrivere l'applicabilità della disciplina sulla
stampa?
Il DDL non risponde a questa domanda, creando così una situazione di pericolosa
ed inaccettabile ambiguità.
Nell'Ordinamento, d'altro canto, l'unica definizione che appare utile al fine di
cercare di riempire di significato l'espressione "sito internet avente natura
editoriale" è quella di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 62 del 7 marzo
2001 - l'ultima riforma della disciplina sull'editoria - secondo la quale "Per
«prodotto editoriale» (...) si intende il prodotto realizzato su supporto
cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla
pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico
con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o
televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici".
Si tratta, tuttavia, di una definizione troppo generica perché essa possa
limitare effettivamente ed in modo puntuale il novero dei siti internet
definibili come "aventi natura editoriale".
Tutti i siti internet attraverso i quali vengono diffuse al pubblico notizie,
informazioni o opinioni, dunque, appaiono suscettibili, in caso di approvazione
del DDL Pecorella-Costa, di dover soggiacere alla vecchia disciplina sulla
stampa.
Ce n'è già abbastanza per pensare - ritengo a ragione - che nulla nel mondo
dell'informazione in Rete, all'indomani, sarebbe uguale a prima.
Ma c'è di più.
Il DDL Pecorella Costa, infatti, si limita a stabilire con affermazione tanto
lapidaria nella formulazione quanto dirompente negli effetti che "le
disposizioni della presente legge (n.d.r. quella sulla stampa) si applicano
altresì ai siti internet aventi natura editoriale".
La vecchia legge sulla stampa, scritta nel 1948 dall'Assemblea Costituente,
naturalmente utilizza un vocabolario e categorie concettuali vecchie di 50 anni
rispetto alle dinamiche dell'informazione in Rete. Quali sono dunque le
conseguenze dell'equiparazione tra stampa e web che i firmatari del DDL sembrano
intenzionati a sancire?
Se tale equiparazione - come suggerirebbe l'interpretazione letterale
dell'articolato del DDL - significa che attraverso la nuova iniziativa
legislativa si intende rendere applicabili ai siti internet tutte le
disposizioni contenute nella legge sulla stampa, occorre prepararsi al peggio
ovvero ad assistere ad un fenomeno di progressivo esodo di coloro che animano la
blogosfera e, più in generale, l'informazione online dalla Rete.
Basta passare in rassegna le disposizioni dettate dalla vecchia legge sulla
stampa per convincersene.
I gestori di tutti i siti internet dovranno, infatti, pubblicare le informazioni
obbligatorie di cui all'art. 2 della Legge sulla stampa, procedere alla nomina
di un direttore responsabile (giornalista) in conformità a quanto previsto
all'art. 3, provvedere alla registrazione della propria "testata" nel registro
sulla stampa presso il tribunale del luogo ove "è edito" il sito internet così
come previsto all'art. 5, aver cura di comunicare tempestivamente (entro 15
giorni) ogni mutamento delle informazioni obbligatorie pubblicate e/o richieste
in sede di registrazione (art. 6), incorrere nella "sanzione" della decadenza
della registrazione qualora non si pubblichi il sito entro sei mesi dalla
registrazione medesima o non lo si aggiorni per un anno (art. 7), soggiacere
alle norme in tema di obbligo di rettifica così come disposto dall'art. 8 che il
DDL Pecorella intende modificare negli stessi termini già previsti nel DDL
Alfano e, soprattutto, farsi carico dello speciale regime di responsabilità
aggravata per la diffusione di contenuti illeciti che, allo stato, riguarda solo
chi fa informazione professionale.
Sono proprio le disposizioni in materia di responsabilità a costituire il cuore
del DDL Pecorella e converrà, pertanto, dedicargli particolare attenzione.
Cominciamo dalla responsabilità civile.
L'art. 11 della Legge 47/1948 prevede che "Per i reati commessi col mezzo della
stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di
loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore". Non è chiaro come il DDL
Pecorella incida su tale previsione ma qualora - come appare nelle intenzioni
del legislatore - con l'espressione "a mezzo della stampa", domani, si dovrà
intendere "o a mezzo sito internet", ciò significherebbe che i proprietari di
qualsivoglia genere di piattaforma rientrante nella definizione di "sito
internet avente natura editoriale" sarebbero sempre civilmente responsabili, in
solido con l'autore del contenuto pubblicato, per eventuali illeciti commessi a
mezzo internet.
Fuor di giuridichese questo vuol dire aprire la porta ad azioni risarcitorie a
sei zeri contro i proprietari delle grandi piattaforme di condivisione dei
contenuti che si ritrovino ad ospitare informazioni o notizie "scomode"
pubblicate dai propri utenti. Il titolare della piattaforma potrebbe non essere
più in grado di invocare la propria neutralità rispetto al contenuto così come
vorrebbe la disciplina europea, giacché la nuova legge fa discendere la sua
responsabilità dalla sola proprietà della piattaforma. Si tratta di una
previsione destinata inesorabilmente a cambiare per sempre il volto
dell'informazione online: all'indomani dell'approvazione del DDL, infatti,
aggiornare una voce su Wikipedia, postare un video servizio su un canale YouTube
o pubblicare un pezzo di informazione su una piattaforma di blogging potrebbe
essere molto più difficile perché, naturalmente, la propensione del proprietario
della piattaforma a correre un rischio per consentire all'utente di manifestare
liberamente il proprio pensiero sarà piuttosto modesta.
Non va meglio, d'altro canto, sul versante della responsabilità penale.
Blogger e gestori di siti internet, infatti, da domani, appaiono destinati ad
esser chiamati a soggiacere allo speciale regime aggravato di responsabilità
previsto per le ipotesi di diffamazione a mezzo stampa o radiotelevisione.
A nulla, sotto questo profilo, sembrano essere valsi gli sforzi di quanti, negli
ultimi anni, hanno tentato di evidenziare come non tutti i prodotti informativi
online meritino di essere equiparati a giornali o telegiornale.
Si tratta di un approccio inammissibile che non tiene in nessun conto della
multiforme ed eterogenea realtà telematica e che mescola in un unico grande
calderone liberticida blog, piattaforme di UGC, siti internet di dimensione
amatoriale e decine di altri contenitori telematici che hanno, sin qui,
rappresentato una preziosa forma di attuazione della libertà di informazione del
pensiero.
Ci sarebbe molto altro da dire ma, per ora, mi sembra importante iniziare a
discutere di questa nuova iniziativa legislativa per non dover, in un futuro
prossimo, ritrovarci a raccontare che c'era una volta la libertà di informazione
in Rete.
Guido Scorza
Presidente Istituto per le politiche dell'innovazione
www.guidoscorza.it