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LL'accessibilità informatica nell'atto notarile

Altalex del 18-09-2009

di Giorgio Rognetta

Ed ora, un po' di pubblicità

:

Sommario: 1. Firma digitale e accessibilità degli atti notarili - 2. Atti
immobiliari e societari - 3. Atti in originale informatico notarile - 4.
Valutazione
di accessibilità dell'atto notarile - 5. Conclusioni

1) FIRMA DIGITALE E ACCESSIBILITÀ DEGLI ATTI NOTARILI.
Nell'ambito del progetto IRIFOR sulla firma digitale un gruppo di lavoro,
che mi onoro di coordinare, collabora con diversi certificatori italiani per
rendere accessibili i prodotti di firma digitale.
La disciplina normativa dell'accessibilità informatica si fonda sulla legge
n. 4/2004 e i successivi decreti (D.P.R. n. 75/2005, D.M. 8.7.2005 e D.M.
30.4.2008):
in particolare, l'accessibilità è "la capacità dei sistemi informatici,
nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di
erogare servizi
e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di
coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni
particolari" (art. 2, legge 4/2004).
La firma digitale "accessibile" è un'arma formidabile: infatti, essa è l'unico
strumento che consente a chi non ha autonomia nei processi di formazione
dei documenti (quindi soprattutto ai non vedenti) di formare, leggere e
sottoscrivere i documenti informatici, anche in luogo di quelli cartacei,
con la
stessa dignità giuridica.
Per quanto concerne gli atti notarili, questi sono formati su supporto
cartaceo e rilasciati in copia autentica, di norma, su supporto cartaceo,
impedendo
al non vedente qualsiasi tipo di autonomo controllo.
Nell'ambito del progetto IRIFOR abbiamo quindi lavorato per dare una
risposta al problema, la cui soluzione è in un modello di atto notarile
(riportato
nel sito www.firmadigitale.net) espressamente pensato per garantire la piena
accessibilità al disabile visivo (ringraziamo per la collaborazione il
notaio
Raimondo Zagami).
Per comprendere come sia possibile, giuridicamente e tecnicamente, giungere
a questo importantissimo risultato per l'autonomia del non vedente, appare
opportuno delineare in concreto come un non vedente possa ottenere un atto
notarile accessibile, distinguendo tra le categorie di atti a seconda delle
modalità con cui è possibile ottenerli in forma accessibile.

2) ATTI IMMOBILIARI E SOCIETARI.
Facciamo l'esempio di un atto abbastanza diffuso, cioè quello di
compravendita immobiliare: per questa categoria di atti (così come per
quelli societari),
la dottrina notarile prevalente ritiene ancora necessario l'originale
cartaceo; in effetti, la legge non esclude che si possa formare un originale
notarile
direttamente su supporto informatico, ma i problemi pratici relativi alla
conservazione di tali atti nelle raccolte notarili sconsigliano al momento
tale
soluzione.
Sul punto occorre peraltro ricordare che con l'art. 65 della recente legge
n. 69/2009 il legislatore ha delegato il Governo al fine di risolvere tale
problema
con appositi decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato.
In attesa di tali nuove norme, quindi, il notaio forma l'atto originale su
supporto cartaceo (inaccessibile) e lo conserva; dopo la formazione dell'originale
cartaceo, il non vedente potrà avere una copia autentica cartacea dell'atto,
ma sempre inaccessibile.
Si potrebbe affermare, quindi, che l'inaccessibilità dell'atto notarile
permarrà sino a quando il notaio non potrà procedere direttamente all'originale
informatico (in formato accessibile). Invece, non è così: non è rilevante,
ai fini dell'accessibilità, il momento di formazione dell'atto pubblico,
perché
in tale momento il non vedente è assistito dal pubblico ufficiale il quale,
imparziale tra le parti, dà lettura del documento e lo rende accessibile a
tutte le parti, sia pure in forma orale.
L'accessibilità per il non vedente, invece, deve essere soddisfatta dopo la
formazione dell'originale cartaceo, quando egli dovrà o vorrà leggere
autonomamente
l'atto di compravendita, in tutte le occasioni in cui sarà necessario o lo
riterrà opportuno.
Ebbene, la soluzione esiste ed è consentita dalla legge: è sufficiente che
il non vedente chieda al notaio una copia autentica informatica ed
accessibile
dell'atto pubblico di compravendita.
A seguito di tale richiesta, il notaio produce, in formato accessibile alle
tecnologie assistive dei non vedenti, una copia informatica dell'atto
cartaceo
originario, liberandolo dai segni grafici inaccessibili come le
sottoscrizioni autografe e il sigillo notarile (che non devono essere
obbligatoriamente
riprodotti sulla copia conforme). Anche le postille fatte nell'originale
(variazioni o aggiunte) non costituiscono un problema: infatti, l'art. 68,
comma
2, della legge notarile (n. 89/1913) stabilisce che tali postille siano
riprodotte nel corpo del testo della copia e non per postilla; ciò rende la
copia
un documento leggibile in sequenza, favorendone l'accessibilità informatica.
Il notaio, quindi, dichiara conforme all'originale il documento informatico
così prodotto, apponendo la sua firma digitale (art. 23, D.Lgs. 82/2005).
È bene ricordare che la copia autentica informatica dell'originale notarile
cartaceo ha "piena efficacia" (art. 23, D.Lgs. 82/2005), "fa fede come l'originale"
(art. 2714 c.c.).
Inoltre, nella formula di autentica utilizzata nel modello di atto notarile,
il notaio testualmente precisa: "Copia in conformità dell'originale
cartaceo,
munito delle prescritte firme, rilasciata in formato informatico accessibile
al fine di consentire al richiedente di procedere, tramite tecnologie
assistive
per non vedenti, alla lettura del documento e alla verifica della firma
digitale del notaio autenticante".
Con ciò è esaltato anche simbolicamente il valore dell'accessibilità
informatica dell'atto notarile e della firma digitale apposta, quale
decisivo strumento
per l'autonomia del non vedente.
Pertanto, il non vedente ha la rivoluzionaria opportunità di controllare in
piena autonomia un atto notarile informatico, anziché farsi leggere da terzi
il corrispondente ed inaccessibile atto notarile cartaceo.
Il fatto che il non vedente legga una copia autentica informatica dell'originale
nulla toglie alla sua autonomia, sia perché l'originale cartaceo comunque
deve essere formato dal notaio quale pubblico ufficiale e deve essere
conservato nelle sue raccolte, sia perché, anche rispetto all'atto cartaceo
il non
vedente, naturalmente, rimane in possesso di una copia autentica e non dell'originale.
Occorre inoltre ricordare che, secondo l'orientamento prevalente della
Cassazione (sentenze 15326/01; 4344/00; 12437/97), non è applicabile agli
atti pubblici
l'art. 4 della legge n. 18/1975 e, quindi, al rogito non devono intervenire
i due ausiliari del non vedente previsti dalla stessa legge 18: ciò conferma
la parità della posizione del non vedente e del vedente rispetto al notaio
rogante, quale terzo imparziale.

3) ATTI IN ORIGINALE INFORMATICO NOTARILE.
Per quanto concerne gli atti notarili diversi da quelli immobiliari e
societari, l'autonomia del non vedente, grazie alla firma digitale, si può
estendere
addirittura all'originale informatico: si pensi, ad esempio, ad una procura
(da non allegare ad un atto notarile come quelli di cui sopra).
In questi casi non si ritiene necessario formare un originale cartaceo, per
cui il non vedente può firmare digitalmente l'atto originale informatico
innanzi
al notaio, il quale procede di seguito all'autenticazione della firma
digitale del non vedente; naturalmente, il non vedente dovrà essere dotato
di tecnologia
assistiva per firmare autonomamente innanzi al notaio.
In sostanza il notaio attesta che la firma digitale del non vedente è stata
apposta in sua presenza, previo accertamento della sua identità personale,
della validità del certificato elettronico utilizzato e del fatto che il
documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico (art.
25,
D.Lgs. 82/2005).
Di seguito il non vedente potrà verificare la firma digitale di autentica
apposta dal notaio, tramite una semplice procedura di verifica informatica,
nonché
leggere il documento informatico sottoscritto digitalmente: il tutto in
totale autonomia.
Per questa residuale categoria di atti, quindi, l'autonomia del non vedente,
grazie alla firma digitale, raggiunge la sua massima ampiezza, riguardando
persino la fase di formazione dell'originale (su supporto informatico).
D'altro canto, abbiamo dimostrato sopra che, anche per quegli atti che oggi
richiedono l'originale cartaceo, il non vedente comunque può ottenere l'accessibilità
di equivalenti copie autentiche informatiche, senza alcun pregiudizio per la
sua autonomia nel processo di controllo dei relativi documenti.
In ogni caso, quando saranno emessi i decreti legislativi delegati previsti
dalla legge 69/2009, si potranno formare in originale informatico
(accessibile)
tutti gli atti notarili.
In definitiva è possibile, grazie alla firma digitale, ottenere una
insperata conquista di autonomia: anche per gli atti più solenni, quali
quelli notarili
tradizionalmente confinati all'inaccessibile mondo cartaceo, il non vedente
potrà essere protagonista diretto, senza più la mediazione di terzi.

4) VALUTAZIONE DI ACCESSIBILITÀ DELL'ATTO NOTARILE .
Riportiamo, di seguito, l'esito della valutazione di accessibilità del
modello di atto notarile (inserito nel sito www.firmadigitale.net)
effettuata dai
tecnici IRIFOR con le loro tecnologie assistive:

Documento in formato PDF firmato digitalmente.
verifica del file: copia 2.pdf.p7m
Test al 10/07/2009.
*** Test cieco assoluto - a cura di Nunziante Esposito***

Browser utilizzati:
- Internet Explorer 7, ultimo aggiornamento.
- Mozilla Firefox 3.1, ultimo aggiornamento.
- Screen-reader usati: Jaws5.10, 6.20, 7.10, 8.0, 9.0 e 10.0.
- Acrobat Reader: 8.1.6 aggiornato agli ultimi aggiornamenti possibili.
- Attivazione funzioni di accesso facilitato di Acrobat Reader.

** Risultati del test **
1. il documento viene letto correttamente in tutte le sue parti con tutte le
versioni di Jaws sopra elencate.
2. Per la versione 7 di Acrobat Reader, il testo risulta con qualche
spezzettatura che non ne inficia la comprensibilità se si legge il documento
in modo
continuo e risulta spezzettato se lo si legge riga per riga.
3. Con la versione 8 di Acrobat Reader, non ci sono problemi.
4. Si comprende tutto in piena coscienza, compreso il testo che spiega la
motivazione del formato digitale dell'atto notarile.
5. La verifica della firma digitale dell'atto notarile è stata completata
con successo. Ecco il risultato letto dalla sintesi vocale:

Risultati della verifica del file: copia 2.pdf.p7m
Numero di firmatari:1
Firmatario 1 RAIMONDO ZAGAMI
Ente Certificatore Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority
Codice Fiscale ZGMRND69L25H224X
Nome Comune RAIMONDO ZAGAMI
Ruolo Notaio
Stato IT
Organizzazione DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:2126441001
Codice Identificativo 4416
Validità del certificato Dal 21.12.2008 12:35:40 GMT al 21.12.2011 12:35:40
GMT
Data e ora della Firma 10.07.2009 10:25:52 GMT
Data della CRL 10.07.2009 16:51:09 GMT

Note
Il certificato è qualificato conforme alla direttiva europea 1999/93/CE;
Il certificato viene conservato dalla CA per 20 anni;
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo
sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/CE;
Firma Valida;
Certificato firmatario n. 5213 (0x145D);
S/N 5213 (0x145D)

Giudizio:
La verifica della firma e la lettura del documento sono completamente
verificati in ogni loro parte e in piena coscienza da un cieco assoluto.

*** Fine test cieco assoluto ***
*** Test ipovedente - a cura di Massimiliano Martines ***
Il test è stato effettuato utilizzando i browser più diffusi quali Internet
Explorer, Firefox, Mozilla, Opera e Safari (ultime versioni), simulando le
seguenti condizioni:
1. Ingrandimento: massimo per Internet Explorer e 120% per gli altri tre
browser.
2. Attivazione funzioni di accesso facilitato di Internet Explorer.
3. Utilizzo di Zoomtext 9.14.
4. Acrobat Reader 9.1
5. Attivazione funzioni di accesso facilitato di Acrobat Reader.

** Risultati del test **
La verifica della firma digitale è stata positiva, e la tecnologia assistiva
ha consentito di percepire correttamente i dati del firmatario, già sopra
indicati nella valutazione per i ciechi assoluti.

- Verifica gestione documento PDF:
1. Il testo recepisce le variazioni e le eventuali personalizzazioni dei
colori di sfondo/caratteri senza alcuna alterazione dei contenuti che
conservano
la fruibilità.
2. Attivando la funzione "ridisponi", tutto il testo viene letto
correttamente e non perde la formattazione.
3. L'adozione uniforme del font "Verdana" consente una ottimale leggibilità
del testo.

Giudizio:
Il documento risulta completamente gestibile e leggibile in ogni sua parte
ed in piena coscienza da parte di un ipovedente, anche con l'ausilio di uno
strumento assistivo.

*** Fine test ipovedente ***

5. CONCLUSIONI.
Nel giudizio finale di accessibilità, i tecnici del gruppo IRIFOR così si
esprimono: "La gestione e la lettura del documento PDF analizzato sono
possibili
in ogni parte del documento. Tutte le operazioni di controllo della firma e
dei contenuti su questo documento vengono eseguite da un cieco assoluto e da
un ipovedente in piena coscienza."
Tale risultato è importantissimo: abbiamo la prova che sia un cieco
assoluto, sia un cieco parziale/ipovedente, grazie ad un utilizzo
consapevole del sistema
di firma digitale, possono accedere direttamente, senza l'ausilio di terzi,
al contenuto di un atto notarile e ai suoi contrassegni di autenticità.
I disabili visivi, pertanto, possono leggere direttamente l'atto notarile in
ogni sua parte, possono verificare la firma digitale di autentica apposta
dal notaio, riscontrando autonomamente, tra l'altro, la qualità del
firmatario, l'Ente Certificatore, il periodo di validità del certificato
qualificato
utilizzato per la sottoscrizione (nonché la marca temporale).
Tali indicazioni non sono frutto di astratte teorie, ma risultano
concretamente da quanto riportato sopra nella valutazione di accessibilità,
poiché sono
dati che i tecnici del gruppo IRIFOR hanno ottenuto autonomamente,
utilizzando le rispettive tecnologie assistive: sono ciò che loro hanno
"visto" nell'atto
notarile allegato.
In conclusione, possiamo affermare che un sistema accessibile di firma
digitale, unito ad un atto notarile accessibile, rendono superfluo il senso
della
vista delle parti interessate, senza compromettere la dignità giuridica del
documento: questa è la grande rivoluzione di cui i non vedenti dovranno
essere
protagonisti, con la collaborazione dei notai italiani.

Donato taddei su listavista.
a patto di non confondere la realtà con le intenzioni questo è un utile
articolo di Giorgio Rognetta, che illustra la problematica di cui si era
poco tempo fa parlato qui in lista, proponendo quello che allo stato è solo
un progetto del ridifor, sfociato in un facsimile di atto notarile
accessibile.
Di mezzo però ci sono ancora precise norme di formazione e conservazione
degli atti notarili che presuppongono il cartaceo, la firmaq autografa di
proprio pugno, e c'è pure che il governo deve ancora varare i relativi
decreti previsti dalla riserva di legge.

Francesco la mancusa sulistavista.
i notai sono molto poco inclini a distaccarsi dalle ritualità che i loro
atti tradizionalmente, comportano.