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I.c.i.: cosa è e chi deve pagare

art. postato da francesco la mancusa su incensuraty, 15\06\2009, h. 06.44.

L'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili -
è un'imposta che ha per oggetto tutti gli immobili ubicati nelterritorio del Comune: abitazioni, pertinenze (garage, soffitte, cantine, ripostigli, ecc.), negozi, uffici, capannoni , laboratori o magazzini, terreni agricoli, aree fabbricabili, ossia tutte le unità immobiliari presenti nel territorio comunale che non appartengano alle categorie esenti.
Attenzione alle disposizioni contenute nel D.L. 93/2008:
1) a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta
comunale sugli immobili di cui al d. lgs. 504/1992,l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo
2) per unita' immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale
ai sensi del D. Lgs. 504/1992 e s.m., nonche' quelle ad esse assimilate dal
comune conregolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali
continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, c. 2 e3 del citato
decreto 504/1992. Pertanto a decorrere dall'anno d'imposta 2008 le abitazioni
comprese nelle categorie catastali A2 - A3 -A4 - A5 - A6 - A7, utilizzate come
residenza dai proprietari o usufruttuari degli immobili, non sono soggette ad
imposta (attenzione: per l'accertamento della residenza fanno fede le risultanze
anagrafiche )Rimangono invece soggette ad imposta con aliquota e detrazione per
abitazione principale, determinate annualmente le abitazioni di residenza
ricomprese nelle categorie catastali A1 - A8 - A9, nonché leabitazioni (purchè
non locate) senza distinzione di categoria catastale possedute a qualsiasi titolo da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti
negli archivi A.I.R.E.).
L'esclusione dall'imposta è estesa per regolamento:
.alle eventuali pertinenze dell'abitazione di residenza - garage, magazzino, tettoie -
autonomamente accatastate;
.alle abitazioni concesse in comodato gratuito ai
parenti in linea retta di primo grado - genitori/figli - ;
.alle abitazioni già adibite ad abitazione principale possedute da anziani o disabili che
trasferiscono lapropria residenza in istituti di ricovero o sanitari, purchè non
affittate successivamente.
Chi deve pagare?L'imposta comunale sugli immobili deve
essere pagata da chi possiede uno o più immobili a titolo di: proprietà, altri diritti reali di godimento, quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria (leasing), locazione con patto di futura vendita.
Cosa deve fare il contribuente?
La normativa relativa all'I.C.I. prevede
a carico del contribuente due adempimenti:
1) il versamento dell'imposta;
2) la dichiarazione di variazione.
La dichiarazione I.C.I: quando presentarla?
L'art. 1, comma 174 della Legge 27
dicembre 2006, n. 269/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha stabilito l'abolizione dell'obbligo di dichiarazione di variazione ai fini I.C.I. per tutte le
situazioni rilevabili da attipubblici registrati negli archivi informatizzati
dell'Agenzia del Territorio e dell'Ufficio del Registro, quindi, passaggi di proprietà per compravendita, donazione, successione. Resta l'obbligo di
dichiarazione quando gli elementi rilevati ai fini dell'imposta dipendono da
atti per i qualinon sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del D. Lgs. 463/1997 e quindi, in viaesemplificativa:
acquisizione di immobili nel territorio comunale per riunione d'usufrutto;
variazione della consistenza, e di conseguenza della rendita catastale, dell'immobile , ad esempio perlavori di costruzione, ampliamento, demolizione;
situazioni sopravvenute di inagibilità di immobili, ai fini dell'applicazione della conseguente riduzione d'imposta; acquisizione o perdita dei requisiti soggettivi
per il mantenimento della ruralità ai fini fiscali degli immobili previsti dall'art. 9 comma 3 e 3bis del D.L. 557/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
variazioni di residenza anagrafica o cessione in comodato gratuito di abitazione
a parente in linea retta di primo grado (o cessazione del comodato), con conseguente esclusione dall'imposta ai sensi delD.L. 93/2008;
variazione di valore venale (base imponibile), di superficie, di destinazione o altro
relativamente alle aree edificabili;
contratti di locazione finanziaria.
La dichiarazione redatta su apposito modello ministeriale andrà presentata all'Ufficio protocollo delComune oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro i termini di legge previsti (data dipresentazione della denuncia
dei redditi riferito all'anno della dichiarazione).
Il versamento dell'I.C.I. è annuale e deve essere eseguito per l'anno di competenza. Se si acquista un immobile nel
corso dell'anno 2009 si deve iniziare a versare l'imposta dallo stessoanno 2009, proporzionalmente ai mesi di possesso.
E' importante ricordare che l'I.C.I. viene autoliquidata, per cui, il Comune non invierà d'ufficio nessun bollettino o cartella esattoriale per il pagamento dell'imposta corrente. In ogni caso l'ufficio comunale è adisposizione per fornire tutto l'aiuto necessario per il calcolo dell'imposta dovuta.
Il versamento dell'imposta può essere effettuato:
.tramite mod. F24 presso tutti gli sportelli bancari, con
codice comune H781, utilizzando gli appositicodice tributo reperibili su
www.agenziaentrate.it ;
.tramite bollettino di c.c.p. riservato all'I.C.I.
L'imposta da versare va arrotondata all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero pereccesso se superiore a detto importo.
Il versamento può essere effettuato:
1) in un'unica soluzione versando quanto dovuto per l'intero anno entro il 16 giugno;
2) in due rate con:
.acconto entro il 16 giugno, versando il 50% dell'imposta dovuta per l'anno precedente.
.saldo entro il 16 dicembre, versando la differenza tra quanto dovuto per l'intera annualità e quanto versato in acconto.
Per poter calcolare quanto dovuto ai fini I.C.I. bisogna essere a conoscenza dell'aliquota che viene stabilita dal Comune, tenendo presente che: è determinata
annualmente e quindi può variare da un anno all'altr;
può essere diversificata per le varie categorie di immobili. Si deve inoltre considerare che se si sta calcolando l'imposta relativa alla propria abitazione principale per lefattispecie non escluse dall'imposta, andrà sottratto a quanto dovuto la detrazione per abitazioneprincipale, che viene determinata dal Comune e può variare di anno in anno. Nel caso in cui ladestinazione dell'immobile ad abitazione principale venisse a cessare o si instaurasse nel corso dell'anno,
ladetrazione dovrà essere calcolata in dodicesimi.
Per calcolare il valore dell'immobile ai fini I.C.I. bisogna essere a conoscenza:
1) per i fabbricati: della rendita catastale;
2) per i terreni agricoli: del reddito dominicale;
3) per le aree edificabili: del valore di mercato.
La rendita del fabbricato va rivalutata del 5%, mentre il reddito dominicale dei terreni agricoli deve essere rivalutato del 25%.
Ecco alcuni semplici esempi che consentono di calcolare l'imposta dovuta per l'annualità.
Da ricordare che nel caso in cui il possesso dell'immobile fosse limitato ad un certo numero di mesi, la somma dovrà essere divisa in dodicesimi.
Se si è dimenticato di versare o si èversato meno del dovuto, si può regolarizzare l'omesso o parziale versamento dell'imposta avvalendosi dell'istituto
del"ravvedimento operoso" previsto dal D. Lgs. 472/97, cioè versando in autoliquidazione entro 30 giorni dalla scadenza del termine, quindi entro il 15 luglio per l'acconto ed entro il 15 gennaio per il saldo:
l'imposta dovuta;
la sanzione del 30% ridotta ad 1/12, ovvero il 2,50% dell'imposta dovuta;
gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale vigente del 3,00% per
i giorni di ritardato pagamento.
Se sono trascorsi più di 30 giorni dalla scadenza
la posizione può essere regolarizzata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello in cui è stata commessa l'infrazione mediante autoliquidazione, versando:
l'imposta dovuta;
la sanzione del 30% ridotta ad 1/10, ovvero il 3,00% dell'imposta dovuta;
gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso
legale vigente del 3,00% per i giorni di ritardato pagamento.
Il versamento si effettua sugli stessi bollettini da utilizzare per il pagamento dell'imposta,
barrando l'appositacasella di "ravvedimento". L'importo versato deve essere comprensivo della sanzione e degli interessi moratori ed arrotondato in difetto o
in eccesso con le stesse modalità dei versamenti ordinari.
Del ravvedimento deve essere data comunicazione scritta all'Ufficio Tributi specificando:
il tipo di irregolarità commessa-l'importo versato a titolo d'imposta;
l'importo versato a titolo di sanzione;
l'importo versato per interessi.
Alla comunicazione deve essere allegata copia della ricevuta del versamento.
Non è possibile ravvedersi nel caso in cui siano scaduti i termini previsti per il ravvedimento o siano iniziati i
controlli fiscali nei confronti del contribuente.

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