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istruzioni dettagliate per il bonus straordinario

art. postato da giuseppe fornaro su incensuraty, 15\02\2009, h. 10.56.

Bonus straordinario: nuova circolare dell'Agenzia delle entrate
ATTENZIONE: il presente documento è stato aggiornato alla luce delle
modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 12
febbraio 2009.

Ed ora, un po' di pubblicità

:

Nei giorni scorsi, in un'audizione alla Camera, su interrogazione
parlamentare, il Governo ha rassicurato circa la soluzione imminente di
alcune sperequazioni relative all'erogazione del bonus per le famiglie, con
riferimento alle persone con disabilità.

Avevamo segnalato tali disequità in una nota precedente. Fra tutte, quella
più rilevante, riguardava la mancata concessione del bonus, nel caso ad
essere disabile fosse il richiedente stesso.
Il Ministro Tremonti aveva annunciato una specifica e risolutiva Circolare
dell'Agenzia delle entrate che, in effetti, è stata pubblicata ieri.
Circolare 3 febbraio 2009, n. 2/E . La Circolare è tutt'altro che risolutiva
e lascia esclusi molti Cittadini, pur disabili e pur in stato di bisogno.

Presentiamo, quindi, di seguito condizioni, modalità ed esclusioni relative
al bonus, alla luce delle novità contenute nella nuova Circolare.
Il "Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza" è stato introdotto dal Decreto-legge 185/2008, convertito
dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L'Agenzia nella Circolare n. 2/2009 chiarisce, implicitamente ed
esplicitamente, alcuni dubbi interpretativi sorti dalla lettura della norma
e corregge le istruzioni impartite nel precedente Provvedimento del 5
dicembre 2008.

Componente con handicap
L'aspetto più rilevante riguarda i nuclei familiari in cui sia presente un
"componente portatore di handicap". Come noto il Decreto-legge 185/2008
prevede che, in questi casi, il bonus straordinario sia pari a 1000 euro e
che il limite reddituale complessivo del nucleo sia elevato a 35.000 euro.

La Circolare precisa cosa significhi "componente portare con handicap".
Precedentemente si faceva riferimento al solo figlio con handicap, ora "Il
riferimento generico ai "componenti" del nucleo familiare porta a ritenere
che la norma in esame sia applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo
familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del
richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona
fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del Tuir."
Quindi, il bonus - in presenza di un reddito massimo di 35.000 euro, è
concesso anche nel caso il "componente con handicap" sia un familiare a
carico fiscale diverso dal figlio.
La nuova definizione non comprende comunque il richiedente. Se il
richiedente è persona con handicap - secondo l'Agenzia delle entrate - non
va considerato ai fini del calcolo dei limiti di reddito.

Quale handicap?
Altro aspetto: quale grado di handicap va considerato? La Circolare 2/2009
si riferisce genericamente all'articolo 3 della Legge 104/1992, quindi senza
precisare se debba esservi la connotazione di gravità. Tuttavia nelle
istruzioni alla compilazione dei moduli di richiesta, l'Agenzia precisa che
ci si riferisce all'art. 3 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104,
cioè all'handicap con connotazione di gravità. Con Provvedimento del 12
febbraio 2009, l'Agenzia ha corretto le istruzioni alla compilazione dei
modelli di richiesta, eliminando la condizione della "gravità". Ora è
sufficiente disporre del certificato di handicap (articolo 3, Legge
104/1992) per accedere al bonus.

Chi può richiedere il bonus
Le istruzioni precisano che il bonus può essere richiesto, restando al di
sotto di una certa soglia, da chi ha percepito redditi che rientrano nelle
seguenti tipologie:
a) redditi di lavoro dipendente (art. 49, comma 1 del TUIR, Testo Unico
delle Imposte sui Redditi, DPR 917/1986);
b) redditi di pensione (art. 49, comma 2 del TUIR);
c) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente tra i quali, ad esempio:
. compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e
lavoro;
. redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
. compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
d) redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lettere i) e l) del TUIR,
qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge
non a carico, ossia:
. redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
. redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitato
abitualmente;
e) redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR, per un ammontare non
superiore ad euro 2.500,00, solo se considerati cumulativamente con il
reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Non è chiaro se le persone titolari di sole provvidenze assistenziali per
invalidità civili (pensione, assegno, indennità di accompagnamento o di
frequenza) o di solo assegno sociale possano richiedere il bonus. Queste
provvidenze, infatti, non rientrano in nessuno dei redditi elencati. Dalla
lettura delle istruzioni alla compilazione dei moduli sembrerebbero,
sorprendentemente, esclusi.

Esclusioni
Rimangono sicuramente esclusi dalla concessione del bonus:

i disabili unici componenti del nucleo familiare che abbiano un qualsiasi
reddito da lavoro o assimilato;
i disabili unici componenti del nucleo familiare che siano titolari di
pensione superiore ai 15.000 euro l'anno;
i lavoratori autonomi, indipendentemente dal reddito, dalla composizione del
nucleo e dalla presenza di un familiare a carico con handicap.
Rimangono, inoltre, esclusi dalla concessione del bonus maggiorato a 1000
euro:

i disabili gravi unici componenti del nucleo familiare che abbiano un
qualsiasi reddito da pensione (non da invalidità civile) inferiore ai 15.000
euro l'anno (spettano loro 200 euro);
i contribuenti il cui figlio o familiare con handicap abbia percepito
redditi superiori ai 2.840,51 euro (escluse pensioni e indennità per
minorazioni civili);
i contribuenti nel cui nucleo la persona con handicap sia il richiedente
stesso.
Dopo queste importanti precisazioni, riepiloghiamo, in parte riprendendo e
in parte aggiornando quanto già esposto nella nostra nota precedente.

A quanto ammonta il bonus
Il bonus è una misura straordinaria, quindi verrà erogato una volta sola.
Inoltre è previsto un solo bonus per nucleo familiare. Inoltre non è
concesso ai "single" a meno che non siano pensionati e con reddito da
pensione.
Il valore del bonus una tantum è variabile a seconda dei redditi dell'intero
nucleo e della composizione dello stesso.

200 euro, per il nucleo con unico componente e reddito da pensione non
superiore a 15 mila euro.
300 euro, per il nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a
17 mila euro.
450 euro, per il nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a
17 mila euro.
500 euro, per il nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore
a 20 mila euro.
600 euro , per il nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore
a 20 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non
superiore a 22 mila euro.
1.000 euro, per il nucleo familiare in cui vi siano familiari a carico del
richiedente portatori di handicap ai sensi dell'art. 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, qualora il reddito complessivo familiare non sia
superiore ad euro 35.000,00.
Come già detto la circolare dell'Agenzia delle entrate restringe di molto il
concetto dell'handicap ai fini della concessione dei bonus, introducendo l'elemento
della gravità.
Il bonus straordinario non sarà computato né ai fini fiscali né a quelli
previdenziali e assistenziali. Nella sostanza non occorre riportarlo nella
denuncia dei redditi.

Come si calcola il reddito
La Legge n. 2/2009 e la Circolare 2/2009 precisano quali sono i redditi da
tenere in considerazione per individuare il diritto al bonus e il suo
ammontare.
Diversamente dalla Social Card, in questo caso non si fa riferimento all'ISEE
(indicatore di situazione economica equivalente), ma alla mera somma dei
redditi di tutto il nucleo familiare, cioè del richiedente e degli altri
familiari. Più precisamente vanno sommati esclusivamente i seguenti redditi:

da lavoro dipendente e da pensione.
redditi assimilati a lavoro dipendente (es. contratti a progetto, lavori
socialmente utili ecc.)
lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il
bonus o del coniuge non a carico (l'importo da indicare può essere desunto
dalla relativa certificazione);
redditi fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi
e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro.
L'Agenzia delle entrare, ampliando quanto espresso dal Legislatore, precisa
però che i redditi sopra elencati vanno sommati al reddito derivante dal
possesso di terreni e fabbricati compresa la rendita dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze.

Dalla concessione del bonus sono esclusi i lavoratori autonomi,
indipendentemente dal reddito, dalla composizione del nucleo e dalla
presenza di un familiare a carico con handicap.
Non vengono, ovviamente, computate le provvidenze economiche per invalidità
civile, cecità civile e sordomutismo che, come noto, sono escluse da
imposizione IRPEF.

Quale nucleo familiare?
Il nucleo familiare cui far riferimento è lo stesso previsto dall'articolo
12 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e cioè, oltre al richiedente: il coniuge
non legalmente ed effettivamente separato; i figli, compresi quelli naturali
riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati; altri familiari
(genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), a condizione che
siano conviventi. Di tutte queste persone, vanno sommati tutti i relativi
redditi complessivi e nel modulo va indicato il grado di parentela con il
richiedente.

Redditi e nucleo di che anno?
I richiedenti il bonus possono scegliere se riferirsi al reddito e alla
composizione del nucleo familiare del 2007 o a quella del 2008.
Può essere un vantaggio nel caso in cui nell'anno precedente il nucleo fosse
più numeroso e i redditi inferiori.
A seconda dell'anno prescelto, variano anche le scadenze di presentazione.

A chi presentare la richiesta?
La domanda va redatta sui moduli predisposti dall'Agenzia delle Entrate. I
tempi sono stati prorogati di un mese rispetto alle indicazioni precedenti.
I moduli sono due:

il primo modulo è quello da usare se si presenta la domanda al sostituto d'imposta,
cioè il datore di lavoro o l'ente pensionistico. Se si sceglie come anno di
riferimento il 2007, il termine ultimo è il 28 febbraio 2009. È il 31 marzo
2009, se l'anno prescelto è il 2008.
il secondo modulo è quello da usare se si presenta la domanda direttamente
all'Agenzia delle entrate. In questo caso la scadenza è il 30 aprile 2009,
qualora ci si riferisca al reddito e alla composizione del nucleo nel 2007,
e il 30 giugno nel caso si assuma a riferimento il 2008.
In entrambi i casi si può (è consigliabile) appoggiarsi ad un CAAF (Centro
Autorizzato di assistenza fiscale).

La Legge e la circolare dell'Agenzia delle entrate non sono chiari sulle
procedure che debbono seguire i titolari di sole provvidenze economiche
assistenziali (invalidi civili, ciechi civili, sordomuti e titolari di
assegno sociale), visto che di fatto non esiste un sostituto d'imposta, ma
un ente erogatore (INPS), oltre ai dubbi espressi più sopra.

Come avviene il pagamento?
Il pagamento del bonus è a cura del sostituto d'imposta (datore di lavoro,
amministrazione pubblica, ente pensionistico).
Il sostituto d'imposta per pagare il bonus usa le ritenute e i contributi
che abitualmente trattiene sugli stipendi o sulle pensioni e che nel mese
successivo versa agli enti previdenziali.
Il decreto legge stabilisce che il sostituto d'imposta effettua i versamenti
nei limiti della disponibilità di ritenute e contributi. Se finisce i fondi,
non effettua il pagamento dei bonus. Paga in ordine di presentazione delle
domande.
Comunica poi all'Agenzia delle Entrate i dati sui bonus versati e su quelli
inevasi.
I pagamenti avvengono entro il 31 marzo 2009 per i lavoratori dipendenti ed
entro il mese di marzo per i pensionati.
Chi rimane escluso può presentare una nuova domanda all'Agenzia delle
Entrate, appoggiandosi eventualmente ad un CAAF (Centro autorizzato di
assistenza fiscale), entro il 30 aprile, oppure far valere il beneficio in
occasione della denuncia dei redditi del 2008.
Se il bonus non viene erogato attraverso il sostituto, la domanda va
presentata all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno a meno che non si
tratti di contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei
redditi, nel qual caso la domanda va anticipata alla presentazione della
denuncia stessa.
Anche in questo caso il Legislatore non ha precisato i tempi e le modalità
di richiesta e di pagamento del bonus nel caso di invalidi o pensionati
sociali titolari di sole prestazioni pensionistiche assistenziali, sempre
che ne abbiano diritto.

Consulta anche:
Modello per la presentazione della domanda al sostituto d'imposta
http://www.handylex.org/gun/bonus/Modello_bonus_sostituto%20rettificato.pdf
Istruzioni per la presentazione della domanda al sostituto d'imposta
http://www.handylex.org/gun/bonus/Istruzioni_bonus_sostituto%20rettifica...
Modello per la presentazione della domanda all'Agenzia delle entrate
http://www.handylex.org/gun/bonus/Modello_bonus_agenzia%20rettificato.pdf
Istruzioni per la presentazione della domanda all'Agenzia delle entrate
http://www.handylex.org/gun/bonus/Istruzioni_bonus_agenzia%20rettificato...
Circolare n. 2/2009 dell'Agenzia delle entrate
http://www.handylex.org/gun/bonus/c020209.pdf
Provvedimento di rettifica del 12 febbraio 2009
http://www.handylex.org/gun/bonus/Provvedimento_rettifica_Bonus_202009.pdf
Nota bene: i modelli riportati sono quelli rettificati dal Provvedimento del
12 febbraio 2009.

Ultimo aggiornamento: 13 febbraio 2009

Carlo Giacobini