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dossier telelavoro di Aldo Corsa
post inoltrati su listavista a decorrere dal 09\02\2009, h. 08.02.
considerazioni introduttive.
01.generalità.
02.telelavoro domiciliare: di che si tratta e come operare per ottenerlo.
03.telelavoro domiciliare: il sopralluogo e i requisiti tecnici.
normativa di riferimento:
04.d.p.r. 70\'99.
05.intesa generale telelavoro 9 giugno 2004.
06.progetto generale telelavoro dipendenti inps.
07.regole tecniche per il telelavoro: deliberazione aipa 31 maggio 2001.
Ed ora, un po' di pubblicità
:***
01.generalità
Questo è un post diviso in più parti dove illustrerò la normativa vigente e cercherò di dare una risposta a quesiti concreti sulla possibilità di telelavorare.
Prenderò in esame in particolare il pubblico impiego, ma ovviamente ciò che dirò sarà per la gran parte applicabile anche al settore privato.
Prima di tutto bisogna aver chiaro qual'è il quadro normativo di riferimento. tutto ruota intorno ad una legge e ad un regolamento tecnico. La legge dà
una definizione di telelavoro, indica quali sono i diritti ed i doveri del telelavoratore e dell'azienda e più in generale, stabilisce le caratteristiche
che deve avere il contratto di lavoro di un telelavoratore.
Per il settore pubblico, si fa riferimento al D.P.R. 70 del 25/3/99.
Per i il settore privato, si fa riferimento all'accordo quadro europeo del 16 luglio 2002. I sindacati ed i datori di lavoro hanno concordato di recepire
questo accordo europeo direttamente nei contratti collettivi delle varie categorie (accordo interconfederale del 9 giugno 2004). I lavoratori privati dovranno
quindi consultare il proprio contratto collettivo per conoscere se e in quale modo l'istituto del telelavoro sia stato recepito.
Il regolamento tecnico, invece, descrive quali debbano essere le caratteristiche della postazione di telelavoro, incluse le caratteristiche dell'ambiente
e le norme di sicurezza. Tale regolamento fu emanato dall'ex AIPA (poi CNIPA) come deliberazione n. 16 del 31 maggio 2001.
Link alle norme citate:
Legge 70/99:
http://www.eccher.org/leggi/lex90_99/dpr7099.htm
Accordo interconfederale del 9/6/2004:
http://db.formez.it/FontiNor.nsf/faf9e352d389be8fc1256bb900405812/5231d9...
Deliberazione AIPA numero 16 del 31 maggio 2001 è in allegato a questo messaggio.
Nel prossimo post inizierò ad analizzare i contenuti della legge 70/99 e le possibili applicazioni concrete.
***
02.telelavoro domiciliare: di che si tratta e come operare per ottenerlo.
Tutto quello che segue è desunto dalla legge 70 del 1999. Qua e là potranno esserci mie interpretazioni ed ipotesi: in questo caso le segnalerò chiaramente.
Innanzitutto, questo documento fa riferimento all'istituto del telelavoro domiciliare, quindi al lavoro svolto direttamentepresso il domicilio del lavoratore
attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici.
Quando le amministrazioni possono ricorrere al telelavoro? La morivazione principale è legata al conseguimento di economie e nel miglior utilizzo delle
risorse umane. Tradotto dal legulese, le amministrazioni dovrebbero ricorrere al telelavoro laddove in questo modo recuperassero delle professionalità
che altrimenti andrebbero perse o verrebbero sottoutilizzate. Pensate a tutti quei casi in cui, per motivi contingenti, una persona deve assentarsi per
lunghi periodi dal lavoro. Ovviamente in questo ricadono perfettamente i lavoratori disabili. Ed infatti la legge prevede che, nell'assegnazione ad attività
di telelavoro, vengano favorite quelle situazioni personali che da esso possono ottenere un vantaggio sociale. Con queste premesse posso ipotizzare che
il telelavoro sia comunque un'istituto a cui si aderisce volontariamente. Chi non volesse farlo, non credo possa esservi costretto.
Ma veniamo ad una delle domande che maggiormente interessano chi ambisce al telelavoro: posso pretendere che la mia amministrazione mi faccia svolgere
l'attività lavorativa da casa?
Naturalmente la risposta a questa domanda non è così semplice. Innanzitutto la legge 70 prevede che ciascuna amministrazione che voglia avvalersi del telelavoro
debba stilare un documento chiamato: progetto generale. In questo documento andranno indicate le lavorazioni che possono essere svolte dal domicilio del
lavoratore. Inoltre saranno indicati: gli obiettivi che l'amministrazione si prefigge, chi può aspirare al telelavoro, quante persone al massimo possano
telelavorare, se e con quale frequenza debbano rientrare periodicamente sul posto di lavoro, eccetera. Quindi il primo passo da compiere è informarsi se
la propria amministrazione abbia stilato questo documento.
E nel caso l'amministrazione non l'abbia fatto? La mia opinione è che l'interessato debba presentare una domanda di svolgimento di telelavoro debitamente
motivata nella quale si chieda l'elaborazione di un progetto individuale di telelavoro in base a quanto previsto dalla legge 70 del 1999. In caso di risposta
negativa il mio consiglio è di rivolgersi ad un legale con esperienza nel ettore del diritto del lavoro e valutare se ci sono gli estremi per ricorrere
al giudice.
Poniamo caso, invece, che la vostra amministrazione abbia già emanato questo benedetto progetto generale. Non possiamo ancora cantare vittoria poiché potrebbe
aver legirttimamente deciso di escludere l'attività di centralino da quelle telelavorabili. Con quale motivazione? Beh, potrebbero benissimo dire che non
è economico nè efficiente far svolgere questa attività dal domicilio del lavoratore. Cosa fare allora? Dipende da quanto ci tenete a questo telelavoro.
Siccome è ormai assodato che chi viene assunto con la 113 è un impiegato amministrativo come tutti gli altri, potete fare formale richiesta di essere adibiti
ad altri compiti tra quelli per i quali è previsto il telelavoro. In tal senso vi spetterebbe adeguata formazione. Sicoome sappiamo tutti come va il mondo,
i casi sono tre:
1: l'amministrazione accetta la vostra richiesta e a voi tocca fare ciao ciao per sempre al centralino. Quindi fate bene i vostri conti.
2: l'amministrazione capisce l'antifona e decide che rompete meno le scatole se rimanete a casa vostra. Così, in deroga al suo stesso progetto, deciderà
di mandarvi direttamente il centralino a casa.
3. l'amministrazione assume un atteggiamento ostile: vi dice che in telelavoro non ci andate perché siete centralinisti e che, proprio perché siete centralinisti, non vi possono far fare nessun altro lavoro. Rimanete calmi, pretendete che vi mettano tutto nero su bianco. Fiondatevi da un avvocato e avviate una causa per discriminazione. Se l'avvocato è in gamba, oltre al telelavoro, ci rimedierete anche quanche soldino di risarcimento.
Ma adesso torniamo al nostro percorso. Poniamo il caso che la vostra amministrazione abbia stilato questo progetto generale e voi siate pienamente legittimati
a presentare domanda. Il primo passo che farà il vostro dirigente sarà effettuare un sopralluogo presso il vostro domicilio per valutare se realmente lì
si possa svolgere un'attività lavorativa. Ma di questo parlerò nel prossimo post.
Qui sarà bene considerare alcora alcuni aspetti che possono apparire secondari, ma hanno una grande ricaduta pratica.
In particolare mi riferisco alla valutazione del lavoro che svolgerete. La legge 70 prevede che sia il progetto generale a stabilire gli obiettivi da raggiungere.
Ed è proprio "obiettivi" la parolina magica. Come potrete leggere da soli negli esempi che allegherò al prossimo post, il legislatore ha voluto di fatto
scavalcare il problema del controllo della presenza. Non esistono badge da timbrare a casa propria e lo Statuto dei Lavoratori impedisce che si possano
attuare forme di controllo tramite webcam o attravero il monitoraggio dell'attività informatica. Come sapere dunque se il lavoratore sta effettivamente
lavorando? Lo si fa indirettamente, stabilendo degli obiettivi che periodicamente egli deve raggiungere. Probabilmente ogni amministrazione nel suo progetto
generale stabilirà un obbligo di reperibilità teledonica in talune fasce orarie, ma in generale il telelavoratore godrà di una grande elasticità nei tempi
di lavoro, a patto che raggiunga gli obiettivi previsti.
Però c'è qualcosa che non vi torna, vero? Come la mettiamo con il centralino? Purtroppo qui casca l'asino. Nel prossimo messaggio vi allegherò a titolo
esemplificativo il progetto generale di telelalvoro dell'INPS. Lì potrete leggere che tutti i telelavoratori, a parte due ore di reperibilità obbligatorie
possono lavorare quando gli pare. Tutti, meno i centralinistri che sono espressamente citati come l'unica categoria di lavoratori per i quali le fasce
orarie di lavoro sono obbligate. E d'altra parte, come poteva non essere così?
Quindi, il mio consiglio spassionato è: se ambite al telelavoro e non avete l'elettroencefalogramma piatto, fuggite dal centralino appena potete.
Nel prossimo post illustrerò gli aspetti tecnici.
***
03.telelavoro domiciliare: il sopralluogo e i requisiti tecnici.
E veniamo alle questioni tecniche e ai problemi che possono sorgere.
Prima ho lasciato in sospeso il discorso riguardo al sopralluogo tecnico e all'idoneità dell'abitazione. Cosa viene valutato? Innanzitutto sarà bene munirsi
di dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e di quello termico alle norme vigenti. Se l'abitazione ha meno di dieci anni, questi documenti
vi sono stati certamente consegnati al momento del rogito dal costruttore. se l'avete acquistata da un privato e non siete stati così previdenti dal chiedergliele,
è mia opinione che non ci dovrebbero essere problemi se chi verrà a fare il sopralluogo non ha intenzionie di mettervi i bastoni tra le ruote. Certo, se
avete un'impianto elettrico senza messa a terra... beh, allora è bene considerare una ristrutturazione dell'appartamento.
Altra questione nodale è quella dello spazio di lavoro. E qui per alcuni potrebbe terminare il discorso. La zona in cui lavorerete dovrà essere isolabile
dal resto dell'appartamento. Cosa vuol dire? In pratica, non potete pretendere di lavorare sul tavolo dove pranzate. Ma neanche un sottoscala potrà essere
idoneo poiché bisogna tener conto degli standard di idoneità che esistono per gli ambienti di lavoro. In pratica, un piccolo ambiente ben areato, illuminato
e climatizzato sarà perfettamente idoneo alle nostre esigenze.
Una volta dato via libera, finalmente vedremo arrivare la nostra postazione di telelavoro, intesa come apparecchiature informatiche e linee di comunicazione.
Il datore di lavoro paga: l'installazione delle apparecchiature (che vi verranno fornite in comodato d'uso), l'attivazione della linea dati e telefonica
e, se necessario, anche la sedia e la scrivania (mettiamo caso che le vostre non siano a norma...).
Inoltre sono a carico del datore di lavoro tutte gli interventi di manutrenzione e sostituzione nonché i costi elettrici e telefonici. Data la difficoltà
di una corretta quantificazione, questi costi potranno anche essere rimborsati in modo forfettario in base agli accordi presi con il lavoratore.
Veniamo ora agli obblighi del lavoratore: innanzitutto, l'accesso alla rete aziendale dovrà avvenire tramite autenticazione, con tutti gli obbblighi di
oculata custodia dei codici di accesso. Inoltre bisogna essere un po' furbi. Cosa intendo? Sul computer che ci verrà dato dovremo mettere le mani esclusivamente
noi, non dovremo manometterne la configurazione nè installare software non autorizzato. Inoltre, la linea ADSL che ci verrà attivata dovrà essere usata
esclusivamente per lavorare e solo negli orari concordati. Detto questo, se usate il pc aziendale per far giocare il nipotino e tenete la linea occupata
permanentemente da emule, probabilmente non vi succederà nulla, ma potreste anche perdere tutto. E non mi riferisco al diritto al telelavoro. Di questi
tempi per cose così si viene anche buttati fuori. Ne vale la pena?
Altre considerazioni riguardo la sicurezza. Il combinato disposto delle norme sulla privacy non consente che il lavoratore trasporti documenti che contengano
dati sensibili. Il lavoratore, quindi, non potrà portarsi il cartaceo dall'ufficio nè tantomeno portare in ufficio il cartaceo elaborato a casa. Tutto
deve viaggiare per via telematica. Come dite? Voi fate i centralinisti e non ve ne frega niente? Invece dovrebbe, perché il giorno in cui cambierete lavoro
sappiate che tutta la telelavorazione avviene online e quindi ci sono delle chance in più per chi non può leggere la carta stampata. Inoltre l'accessibilità
delle apparecchiature e delle procedure è chiaramente richiamata dalla delibera AIPA sia all'articolo 3, comma 1, lettere q ed r, isa all'articolo 6. Purtroppo
però su questo fronte anche il documento AIPA soffre di qualche ambiguità.
La stessa delibera prevede anche l'obbligo di fornitura di assistenza telefonica ed un'assicurazione che copra il rischio che le apparecchiature della
postazione possano crearvi un danno. Ultimo dettaglio: se un tecnico della vostra azienda vuole fare una verifica delle apparecchiature, voi siete tenuti
a farlo entrare.
Con questo termino. Non dico di aver detto tutto, ma ho fatto un'illustrazione dei temi generali concernenti il telelavoro.
(omissis)
Come vi avevo anticipato, in allegato trovate il progetto generale sul telelavoro elaborato dall'INPS per i suoi dipendenti. Vi può essere utile come esempio
pratico.
***
04.decreto presidenziale 70 del 1999.
D.P.R. 70/99
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25-03-1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n.70
Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
elenco definizioni di 25 elementi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 16 giugno 1998, n. 191, il quale prevede che, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione,
entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge n. 191 del 1998, sono disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del comma 1 del medesimo articolo
4, ivi comprese quelle per la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa e le eventuali abrogazioni di norme incompatibili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998, con
il quale sono state conferite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attivita', anche
di carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, e 16 giugno 1998, n. 191;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'im- piego flessibile delle risorse umane,
le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto le- gislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, possono avvalersi di forme di lavoro a distanza, cosi' come previsto dall'arti- colo 4, comma 1, della legge 16 giugno 1998, n. 191, secondo le modalita'
organizzative disciplinate nel presente decreto.
2. Le singole amministrazioni adeguano i propri ordinamenti ed adottano le misure organizzative coerenti con le disposizioni di cui al presente decreto.
3. Restano salve le competenze legislative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dall'articolo 4, comma 4, della legge
n. 191 del 1998.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende:
a) per "lavoro a distanza" l'attivita' di telelavoro svolta in conformita' alle disposizioni del presente decreto;
b) per "telelavoro" la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente di una delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto
di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione cui la prestazione stessa inerisce;
c) per "sede di lavoro" quella dell'ufficio al quale il dipendente e' assegnato.
Art. 3.
Progetti di telelavoro
1. Nell'ambito degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di ciascuna amministrazione, sulla base delle proposte dei responsabili degli uffici
dirigenziali generali o equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili mediante il ricorso a forme di telelavoro, destinando apposite risorse per il
suo svolgimento.
2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla base di un progetto generale in cui sono indicati: gli obiettivi, le attivita' interessate, le tecnologie
utilizzate ed i sistemi di supporto, le modalita' di effettuazione secondo principi di ergonomia cognitiva, le tipologie professionali ed il numero dei
dipendenti di cui si prevede il coinvolgimento, i tempi e le modalita' di realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le modificazioni organizzative
ove necessarie, nonche' i costi e i benefici, diretti e indiretti.
3. Nell'ambito del progetto di cui al comma 2, le amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare e semplificare attivita', procedimenti amministrativi
e procedure informatiche, con l'obiettivo di migliorare l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e la qualita' del servizio, considerando congiuntamente
norme, orga- nizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie.
4. Il progetto definisce la tipologia, la durata, le metodologie didattiche, le risorse finanziarie degli interventi di formazione e di aggiornamento,
anche al fine di sviluppare competenze atte ad assicurare capacita' di evolu- zione e di adattamento alle mutate condizioni organizzative, tecnologiche
e di processo.
5. Il progetto e' approvato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio o servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, d'intesa
con il responsabile dei sistemi informativi, ove presente. Quando siano interessate piu' strutture, il progetto e' approvato dal responsabile dell'ufficio
dirigenziale generale od equiparato.
6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita' in telelavoro.
7. Le amministrazioni pubbliche, mediante appositi accordi di programma, concordano forme di collaborazione volte alla comune utilizzazione di locali,
infrastrutture e risorse.
8. Le forme di telelavoro di cui al presente decreto possono essere programmate, organizzate e gestite anche con soggetti terzi nel rispetto dei criteri
generali di uniformita', garanzia e trasparenza.
9. Restano ferme le competenze affidate all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione dal de- creto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
e successive modificazioni.
Art. 4.
Assegnazione al telelavoro e reintegrazione nella sede originaria
1. L'amministrazione assegna il dipendente al telelavoro sulla base di criteri previsti dalla contrattazione collet- tiva, che, fra l'altro, consentano
di valorizzare i benefici sociali e personali del telelavoro.
2. La prestazione di telelavoro puo' effettuarsi nel domicilio del dipendente a condizione che sia ivi disponibile un ambiente di lavoro di cui l'amministrazione
abbia preventivamente verificato la conformita' alle norme gene- rali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche.
3. Il dipendente addetto al telelavoro puo' richiedere per iscritto all'amministrazione di appartenenza di essere reintegrato nella sede di lavoro originaria
non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo fissato dal progetto di cui all'articolo 3.
Art. 5.
Postazione di telelavoro
1. La postazione di telelavoro e' il sistema tecnologico costituito da un insieme di apparecchiature e di pro- grammi informatici, che consente lo svolgimento
di attivita' di telelavoro.
2. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura ed a spese del- l'amministrazione interessata, sulla quale
gravano altresi' la manutenzione e la gestione di sistemi di supporto per il dipendente ed i relativi costi.
3. I collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione di telelavoro debbono essere attivati a cura ed a spese dell'amministrazione
interessata, sulla quale gravano altresi' tutte le spese di gestione e di manutenzione.
4. Sulla base di una specifica analisi dei rischi, l'amministrazione garantisce adeguati livelli di sicurezza delle co- municazioni tra la postazione di
telelavoro ed il proprio sistema informativo.
5. La postazione di telelavoro puo' essere utilizzata esclusivamente per le attivita' inerenti al rapporto di lavoro.
6. Nell'ambito del progetto di cui all'articolo 3, le amministrazioni definiscono le modalita' per assicurare ade- guate comunicazioni con il contesto
organizzativo nel quale il dipendente opera.
Art. 6.
Regole tecniche
1. L'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione fissa le eventuali regole tecniche per il telelavoro, anche con riferimento alla rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione, alle esigenze di adeguamento all'evoluzione scientifica e tecnologica ed alla tutela
della sicurezza dei dati.
Art. 7.
Verifica dell'adempimento della prestazione
1. Il progetto di cui all'articolo 3 determina i criteri, orientati ai risultati, per l'individuazione di parametri qua- litativi e quantitativi delle prestazioni
da svolgere mediante ricorso al telelavoro.
2. La verifica dell'adempimento della prestazione e' effettuata dal dirigente, alla stregua dei predetti parametri.
Art. 8.
Trattamento economico e normativo
1. La contrattazione collettiva, in relazione alle diverse forme di telelavoro, adegua alle specifiche modalita' della prestazione la disciplina economica
e normativa del rapporto di lavoro, garantendo in ogni caso un trat- tamento equivalente a quello dei dipendenti impiegati nella sede di lavoro e, in particolare,
una adeguata tutela
della salute e della sicurezza del lavoro.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalita' per l'accesso al domicilio del dipendente addetto al tele- lavoro dei soggetti aventi competenza
in materia di salute, sicurezza e manutenzione.
Art. 9.
Norma finale
1. Le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
, applicano le norme legislative, regolamentari e contrattuali in modo tale da favorire la progettazione, l'introduzione, l'organizzazione e la gestione
di forme di telelavoro come regolate dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza, Ministro per la funzione pubblica
Bassolino, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1999
Atti di Governo, registro n. 116, foglio n. 12
fine elenco
- Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizza- zione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane, e loro consorzi
ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale".
elenco definizioni di 1 elementi
fine elenco
***
05.intesa generale telelavoro 9 giugno 2004.
ACCORDO INTERCONFEDERALE
PER IL RECEPIMENTO DELL’ACCORDO-QUADRO EUROPEO
SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 16 LUGLIO 2002
TRA UNICE/UEAPME, CEEP E CES
Addì, 9 giugno 2004
Tra
CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI, CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOOPERATIVE, CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CONFINTERIM, LEGACOOPERATIVE, UNCI
e
CGIL, CISL, UIL
? visto l’accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito dell’invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle Comunità europee - nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro;
? vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l’accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all’attuazione di tale accordo negli Stati Membri, negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali;
? considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati;
? considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro;
? considerato che l’accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo;
le parti in epigrafe riconoscono che
1. il presente accordo interconfederale costituisce attuazione, ex art. 139, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità europea, dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES di cui si allega il testo nella traduzione in lingua italiana così come concordata fra le parti in epigrafe;
2. il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti hanno individuato nell’accordo una definizione del telelavoro che consente di considerare diverse forme di telelavoro svolte con regolarità;
3. l’accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello nazionale al quale le organizzazioni aderenti alle parti in epigrafe daranno applicazione conformemente alle prassi e procedure usuali proprie delle stesse parti sociali;
4. l’applicazione dell’accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Peraltro, nel procedere alla sua applicazione si eviterà di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe concordano:
Art. 1
Definizione e campo di applicazione
1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’ informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
2. Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
Art 2
Carattere volontario
1. Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
2. In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al contratto collettivo applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, nonché le modalità cui fare riferimento.
3. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare la richiesta.
5. Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
6. Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può comportare il ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore.
Art. 3
Condizioni di lavoro
1. Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo applicato, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa.
Art. 4
Protezione dei dati
1. Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
2. Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.
3. Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
4. Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet ed alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione, come stabilito dalla contrattazione collettiva.
Art. 5
Diritto alla riservatezza
1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
2. L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 di recepimento della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
Art. 6
Strumenti di lavoro
1. Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro in conformità a quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi, tenuto conto di quanto in tal senso previsto dal successivo comma 5.
2. Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
3. Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
4. Il datore di lavoro fornisce al telelavoratore i supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
5. Il datore di lavoro, in conformità a quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ai sensi del comma 1 del presente articolo, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
Art. 7
Salute e sicurezza
1. Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari come recepite, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi, in quanto applicabili.
2. Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
3. Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi.
4. Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
Art. 8
Organizzazione del lavoro
1. Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
2. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa.
3. Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda.
Art. 9
Formazione
1. I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
Art. 10
Diritti collettivi
1. telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
2. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
3. I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione ed ai contratti collettivi.
4. L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisata fin dall’inizio.
5. I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale, alle direttive europee come recepite ed ai contratti collettivi.
Art. 11
Contrattazione collettiva
1. Al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate ad adottare il telelavoro, le stesse possono concludere, al livello competente, accordi che adeguino e/o integrino i principi ed i criteri definiti con il presente accordo interconfederale. Sono fatti salvi gli accordi collettivi già conclusi in materia.
2. La contrattazione collettiva, o in assenza il contratto individuale redatto con il lavoratore, deve prevedere, ai sensi dell’art. 2, comma 6, la reversibilità della decisione di passare al telelavoro con indicazione delle relative modalità.
3. Al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
Art. 12
Applicazione e verifica dell’accordo
1. In caso di controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione del presente accordo interconfederale le parti interessate potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie richiamate in epigrafe.
2. Ai fini della relazione da rendere ad UNICE/UEAPME, CEEP e CES circa l’attuazione in sede nazionale dell’accordo-quadro europeo ed alla sua eventuale revisione prevista per il luglio 2007, le articolazioni territoriali/categoriali aderenti alle Confederazioni di rappresentanza delle imprese così come le Federazioni nazionali e territoriali aderenti a CGIL, CISL, UIL, provvederanno a comunicare con periodicità annuale alle parti in epigrafe, la conclusione di accordi e contratti collettivi in materia di telelavoro ed ogni utile informazione circa l’andamento di tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Allegato: Traduzione italiana concordata.
CONFINDUSTRIA CGIL
CONFARTIGIANATO
CISL
CONFESERCENTI
CNA
UIL
CONFAPI
CONFSERVIZI
ABI
AGCI
ANIA
APLA
CASARTIGIANI
CIA
CLAAI
COLDIRETTI
CONFAGRICOLTURA
CONFCOOPERATIVE
CONFCOMMERCIO
CONFETRA
CONFINTERIM
LEGACOOPERATIVE
UNCI
ALLEGATO
ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO
- stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra CES, UNICE/UEAPME e CEEP -
(Traduzione italiana concordata tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil il 20 gennaio 2004)
1. Considerazioni generali
Nel quadro della strategia europea per l’occupazione, il Consiglio Europeo ha invitato le parti sociali a procedere alla negoziazione di accordi diretti a modernizzare l’organizzazione del lavoro, includendo intese riguardanti la flessibilità sul lavoro, finalizzati alla produttività e competitività delle imprese sul mercato ed a garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e sicurezza.
La Commissione delle Comunità Europee ha invitato le parti sociali, nell’ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro, ad avviare negoziati in tema di telelavoro. Il 20 settembre 2001, la CES (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC), l’ UNICE/UEAPME ed il CEEP hanno annunciato di voler dare avvio a negoziati diretti al raggiungimento di un accordo alla cui attuazione negli Stati Membri nonché negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo, provvederanno i membri aderenti alle parti firmatarie. Con tali negoziati, le parti firmatarie si augurano di poter contribuire alla preparazione della transizione verso una società ed un’economia basate sulla conoscenza, conformemente a quanto deciso nel Consiglio Europeo di Lisbona.
Il telelavoro ricomprende una gamma di situazioni e di prassi ampia ed in rapida espansione. Per tale motivo le parti sociali hanno individuato una definizione del telelavoro che consente di abbracciarne diverse forme svolte con regolarità.
Le parti sociali vedono nel telelavoro, al tempo stesso, un mezzo per le imprese e gli enti pubblici di servizi che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro ed un mezzo per i lavoratori che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’assolvimento dei compiti loro affidati. Se l’Europa intende sfruttare al meglio le possibilità insite nella società dell’informazione, deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dei lavori ed offrendo alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro.
Detto accordo, realizzato su base volontaria, mira a stabilire un quadro generale a livello europeo al quale i membri aderenti alle parti firmatarie daranno attuazione conformemente alle prassi e procedure nazionali proprie delle parti sociali. Le parti firmatarie invitano inoltre le organizzazioni dei paesi candidati loro aderenti ad attuare il presente accordo.
L’attuazione del presente accordo non deve costituire valido motivo per ridurre il livello generale di tutela garantito ai lavoratori dal campo di applicazione dell’accordo medesimo. Nel procedere alla sua attuazione i membri aderenti alle parti firmatarie, eviteranno di porre inutili oneri a carico delle piccole e medie imprese.
Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, a livello appropriato, incluso quello europeo, accordi che adeguino e/o integrino questo accordo, al fine di tener conto delle specifiche esigenze delle parti sociali interessate.
2. Definizione e campo di applicazione
Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o di svolgimento del lavoro che si avvale delle tecnologie dell’ informazione nell’ambito di un contratto o di un rapporto di lavoro, in cui l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Il presente accordo riguarda i telelavoratori. Il telelavoratore è colui che svolge telelavoro nel senso precedentemente definito.
3. Carattere volontario
Il telelavoro consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati. Esso può essere inserito nella descrizione iniziale delle prestazioni del lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto volontariamente.
In entrambi i casi il datore di lavoro provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni scritte, conformemente alla direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative ai contratti collettivi applicabili, alla descrizione della prestazione lavorativa, etc. Le specificità del telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative all’unità produttiva cui il telelavoratore è assegnato, il suo superiore diretto o le altre persone alle quali il telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale o personale, le modalità cui fare riferimento, etc.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale dell’attività lavorativa e qualora il datore di lavoro offra la possibilità di svolgere telelavoro, il lavoratore potrà accettare o respingere tale offerta.
Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore, l’imprenditore può accettare o rifiutare questa richiesta.
Il passaggio al telelavoro, considerato che implica unicamente l’adozione di una diversa modalità di svolgimento del lavoro, non incide, di per sé, sullo status del telelavoratore. Il rifiuto del lavoratore di optare per il telelavoro non costituisce, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo.
Qualora il telelavoro non sia ricompreso nella descrizione iniziale della prestazione lavorativa, la decisione di passare al telelavoro è reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo. La reversibilità può comportare il ritorno all’attività lavorativa nei locali del datore di lavoro su richiesta di quest’ultimo o del lavoratore. Le modalità di tale reversibilità sono fissate mediante accordo individuale e/o collettivo.
4. Condizioni di lavoro.
Per quanto attiene alle condizioni di lavoro, il telelavoratore fruisce dei medesimi diritti, garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi applicabili, previsti per un lavoratore comparabile che svolge attività nei locali dell’impresa. Tuttavia, al fine di tener conto delle peculiari caratteristiche del telelavoro, si potrà far ricorso ad accordi specifici integrativi di natura collettiva e/o individuale.
5. Protezione dei dati
Il datore di lavoro ha la responsabilità di adottare misure appropriate, in particolare per quel che riguarda il software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore per fini professionali.
Il datore di lavoro provvede ad informare il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili relative alla protezione dei dati.
Il telelavoratore è responsabile del rispetto di tali norme e regole.
Il datore di lavoro provvede ad informare il lavoratore, in particolare, in merito:
- ad ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici, quali internet;
- alle sanzioni applicabili in caso di violazione.
6. Diritto alla riservatezza
Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del telelavoratore.
L’eventuale installazione di qualsiasi strumento di controllo deve risultare proporzionata all’obiettivo perseguito e deve essere effettuata nel rispetto della direttiva 90/270/CEE relativa ai videoterminali.
7. Strumenti di lavoro
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e responsabilità deve essere chiaramente definita prima dell’inizio del telelavoro, in conformità di quanto previsto dalla legge e dai contratti collettivi, così come ogni questione in materia di costi tenuto conto di quanto in tal senso previsto al successivo paragrafo 5.
Di regola, il datore di lavoro è responsabile della fornitura, dell’istallazione e della manutenzione degli strumenti necessari ad un telelavoro svolto regolarmente, salvo che il telelavoratore non faccia uso di strumenti propri.
Ove il telelavoro venga svolto con regolarità, il datore di lavoro provvede alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
Il datore di lavoro fornisce il telelavoratore dei supporti tecnici necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il datore di lavoro, in conformità di quanto in tal senso previsto dalla legislazione e dai contratti collettivi, nonché in base a quanto concordato ex paragrafo 1 del presente punto 7, si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
In caso di guasto o malfunzionamento degli strumenti di lavoro il telelavoratore dovrà darne immediato avviso alle strutture aziendali competenti.
Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale via internet.
8. Salute e sicurezza
Il datore di lavoro è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conformemente alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari, alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi.
Il datore di lavoro informa il telelavoratore delle politiche aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine all’esposizione al video. Il telelavoratore applica correttamente le direttive aziendali di sicurezza.
Al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina applicabile in materia di salute e sicurezza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e/o le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il telelavoro, nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi. Ove il telelavoratore svolga la propria attività nel proprio domicilio, tale accesso è subordinato a preavviso ed al suo consenso.
Il telelavoratore può chiedere ispezioni.
9. Organizzazione del lavoro
Nell’ambito della legislazione, dei contratti collettivi e delle direttive aziendali applicabili, il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa.
Il datore di lavoro garantisce l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’azienda, come l’opportunità di incontrarsi regolarmente con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda.
10. Formazione
I telelavoratori fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono attività nei locali dell’impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.
I telelavoratori ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il supervisore del telelavoratore ed i suoi colleghi diretti possono parimenti aver bisogno di un addestramento professionale per tale forma di lavoro e per la sua gestione.
11. Diritti collettivi
I telelavoratori hanno gli stessi diritti collettivi dei lavoratori che operano all’interno dell’azienda. Non deve essere ostacolata la comunicazione con i rappresentanti dei lavoratori.
Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezioni per le istanze rappresentative dei lavoratori dove queste sono previste.
I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori conformemente alla legislazione europea e nazionale, così come ai contratti collettivi e prassi.
L’unità produttiva alla quale il telelavoratore sarà assegnato al fine di esercitare i suoi diritti collettivi, è precisato fin dall’inizio.
I rappresentanti dei lavoratori sono informati e consultati in merito all’introduzione del telelavoro conformemente alla legislazione nazionale ed europea, dei contratti collettivi e delle prassi.
12. Attuazione e successiva verifica.
I membri dell’UNICE/UEAPME, CEEP e ETUC (unitamente al comitato di collegamento EUROCADRES/CEC) provvederanno ad attuare, nell’ambito dell’art. 139 del Trattato, il presente accordo-quadro europeo, conformemente alle procedure e prassi proprie delle parti sociali vigenti negli Stati membri.
Tale attuazione avrà luogo entro il termine di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo.
Le organizzazioni aderenti riferiranno in merito all’attuazione del presente accordo ad un gruppo ad hoc costituito dalle parti firmatarie sotto la responsabilità del comitato per il dialogo sociale. Tale gruppo ad hoc provvederà alla stesura di una relazione congiunta in ordine alle misure di attuazione adottate. Detta relazione verrà redatta entro il quarto anno successivo alla data di conclusione del presente accordo.
In caso di controversie riguardanti il contenuto del presente accordo, le organizzazioni aderenti potranno rivolgersi congiuntamente o separatamente alle parti firmatarie.
Decorsi cinque anni dalla sottoscrizione del presente accordo le parti firmatarie procederanno alla sua revisione previa richiesta di una di esse.
20 gennaio 2004
***
06.progetto generale telelavoro dipendenti inps.
ACCORDO NAZIONALE SUL PROGETTO SPERIMENTALE DI TELELAVORO DOMICILIARE
sottoscritto il 14 dicembre 2007 a Roma
Le delegazioni trattanti in data 14 dicembre 2007 sottoscrivono il seguente accordo in tema di telelavoro:
PER L’INPS
Il Presidente delle delegazione trattante Il Direttore Generale
Avv.Gian Paolo SASSI Dr. Vittorio CRECCO
Il Direttore Centrale Sviluppo
e Gestione Risorse Umane Il Direttore Centrale
Organizzazione
Dr. Franco PORRARI Dr. Gregorio TITO
Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di Gestione
Dr. Antonio DE LUCA
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
CGIL/FP f.to
CISL/FP f.to
UIL/PA f.to
CSA di CISAL/FIALP f.to
CUB/RdB PI f.to
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8
Articolo 1 Natura e Campo di applicazione 8
Articolo 2 8
Decorrenza e durata 8
Articolo 3 9
Obiettivi e finalità 9
TITOLO II 10
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI 10
Articolo 4 10
Relazioni Sindacali 10
Articolo 5 10
Forme di partecipazione sindacale 10
Articolo 6 11
Osservatorio sul telelavoro 11
TITOLO III 12
ASPETTI NORMATIVI, ORGANIZZATIVI E TECNOLOGICI DEL TELELAVORO DOMICILIARE 12
CAPO I 12
ASPETTI NORMATIVI 12
Articolo 7 12
Telelavoro domiciliare 12
Articolo 8 12
Trattamento giuridico ed economico 12
Articolo 9 Diritti sindacali del telelavoratore 13
Articolo 10 13
Contratto individuale di telelavoro 13
Articolo 11 14
Orario di lavoro 14
Articolo 12 Attestazione presenze 15
Articolo 13 15
Rientri periodici e riunioni presso la sede di lavoro 15
Articolo 14 16
Misure di prevenzione e protezione 16
Articolo 15 Sicurezza delle comunicazioni e privacy 17
CAPO II 17
ASPETTI ORGANIZZATIVI 17
Articolo 16 17
Criteri per l’assegnazione del dipendente al telelavoro 17
Articolo 17 18
Progetto di struttura 18
Articolo 18 19
Standard qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro 19
Articolo 19 19
Formazione 19
Articolo 20…………………………………………………………………………………………………………..21
Informazione del lavoratore……………………………………………………………………………….21
CAPO III 20
ASPETTI TECNOLOGICI 20
Articolo 21 20
Postazione di telelavoro 20
Articolo 22 21
Rimborso delle spese sostenute dal dipendente 21
Articolo 23 21
Assistenza telefonica e telematica 21
Articolo 24 22
Assicurazione 22
CAPO IV 22
Disposizioni Finali 22
Art.25 22
Disposizioni finali 22
Allegato 1 24
Caratteristiche tecniche della postazione di telelavoro 24
Allegato 2 26
Definizione spese consumi energetici e telefonici 26
Allegato 3 27
Copertura assicurativa 27
PREMESSA
L’Istituto, nel quadro generale dell’efficacia, efficienza, economicità dell’azione amministrativa, ha avviato negli ultimi anni, di concerto con le Organizzazioni Sindacali, azioni volte a razionalizzare l’organizzazione del lavoro ed a realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane. Tale attività si è concretizzata nel potenziamento di taluni istituti quali il part- time, la flessibilità dell’orario di lavoro, le varie tipologie di permessi.
Logico sviluppo della citata nuova gestione delle risorse umane è la predisposizione del “progetto sperimentale di telelavoro domiciliare” sviluppato d’intesa con il Comitato pari opportunità, in attuazione dell’art.3 del D.P.R. 8/3/1999 n. 70, del CCNQ 23/03/2000, dell’art. 34 del CCNL 14/2/2001 “ CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici, stipulato il 16/2/1999”( di seguito CCNL 14/2/2001).
L’art.2, lettera b) del D.P.R. 8 marzo 1999, n.70 definisce il Telelavoro come la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente in qualsiasi luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di servizio, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione che consentano il collegamento con l’amministrazione cui la prestazione stessa inerisce.
L’art.34 del CCNL 14/2/2001 individua due forme di telelavoro:
a) telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
b) altre forme del lavoro a distanza come il lavoro decentrato da centri satellite, i servizi di rete e altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, che comportano la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
L’Istituto e le Organizzazioni Sindacali hanno optato per il telelavoro domiciliare, ritenendolo il più idoneo a soddisfare sia le esigenze organizzative dell’Ente sia quelle dei lavoratori.
Lo scopo che si intende perseguire, mediante l’attuazione del “Progetto Telelavoro domiciliare in INPS”, è quello di:
a) favorire la conciliazione del tempo di lavoro con gli impegni familiari dei dipendenti;
b) assicurare all’Amministrazione professionalità il recupero di professionalità che diversamente sarebbero indisponibili anche per lunghi periodi.
In particolare, l’iniziativa si propone di conseguire soluzioni che possano garantire al dipendente una maggiore serenità nella gestione delle attività lavorative e nella cura della famiglia, in presenza di particolari e contingenti situazioni, conciliando le esigenze della produzione con quelle della persona.
Il progetto, in linea con le previsioni normative e di contrattazione, è orientato anche al conseguimento dell’economicità di gestione e dell’efficienza dell’azione amministrativa e ad avere correlazioni con il benessere organizzativo.
IL Progetto di Telelavoro Domiciliare, si basa sulle seguenti linee guida:
* volontarietà dell’adesione alle attività di telelavoro;
* durata massima delle telelavorazioni di 6 mesi rinnovabili, con tempi minimi di attività di 30 giorni;
* ritorno periodico in sede del dipendente, per assicurare un costante rapporto con la struttura di appartenenza;
* dotazione al dipendente della strumentazione tecnologica necessaria, con oneri a carico dell’Amministrazione;
* individuazione delle procedure che ne consentano la gestione informatizzata, al fine di evitare la circolazione di documentazione cartacea, con la più ampia indipendenza possibile del lavoratore dalla struttura di appartenenza. A tal fine, sono individuabili due diverse possibili modalità:
*lavorazioni on line nell’ambito delle macroaree istituzionali:
a. Area assicurato-pensionato
b. Area prestazioni non pensionistiche
c. Area soggetto contribuente;
* lavorazioni off line:
d. Studi, relazioni e elaborazioni di progetti professionali;
* monitoraggio sulle sedi per acquisire elementi di valutazione sull’andamento sperimentale del progetto;
* sperimentazione sulla base di uno specifico strumento operativo costituito dal “Progetto di struttura”, previo confronto con le OO.SS. di volta in volta territorialmente competenti;
* monitoraggio dei risultati di tale sperimentazione, ai fini della successiva graduale estensione del progetto stesso alle restanti strutture e ad un eventuale ampliamento della gamma di attività telelavorabili, sulla base delle verifiche effettuate dalle Sedi regionali interessate.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Natura e Campo di applicazione
1. Il presente accordo nazionale è stipulato in attuazione dell’art 34 del CCNL del 14/2/2001.
2. Il presente accordo si applica al personale delle aree professionali, A, B, C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione del personale titolare di posizioni organizzative di cui all’art.17 del CCNL 1999 EPNE e di quello destinatario dell’art 15, comma 1, della legge n.88/1989, salvo quanto previsto dall’art. 10 comma 3, nel limite minimo di 1 unità lavorativa per ogni struttura fino al limite massimo del 5% del personale in forza nell’ambito della stessa.
Articolo 2
Decorrenza e durata
1. Gli effetti giuridici del presente accordo nazionale decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione dello stesso.
2. Considerato il carattere sperimentale del telelavoro, le parti concordano nel fissare la durata del suddetto accordo in anni 2, al termine dei quali si valuterà l’opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni dell’Osservatorio di cui all’art. 6.
3. Il presente accordo conserva la propria efficacia fino alla stipula di un successivo contratto integrativo sostitutivo o modificativo.
Articolo 3
Obiettivi e finalità
1. Le parti convengono, preliminarmente, sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro domiciliare, sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:
• alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
• al lavoratore di avvalersi di una diversa modalità di prestazione del lavoro che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
2. Lo scopo perseguito dal presente accordo è quello di garantire al dipendente una maggiore serenità nella gestione delle attività lavorative e nella cura della famiglia, in presenza di particolari e contingenti situazioni, conciliando le esigenze della produzione con quelle della persona.
3. Nella fase di sperimentazione di cui al comma 2 del precedente art.2, saranno individuate le sedi per l’avvio del telelavoro sulla base delle richieste adeguatamente motivate dagli interessati.
TITOLO II
IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI
Articolo 4
Relazioni Sindacali
1. Le relazioni sindacali si svolgono secondo i criteri di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui rispetto all’avvio e all’attuazione del “progetto di telelavoro domiciliare”.
Articolo 5
Forme di partecipazione sindacale
1. L’interpretazione autentica delle clausole controverse del presente accordo, è regolata dall’4, commi 1-4, del CCNI 2002/2005.
2. Alle Organizzazioni Sindacali è garantita l’informazione preventiva su tutti gli aspetti relativi alla fase di sperimentazione del telelavoro.
3. Con successivo accordo saranno disciplinate le modalità ed i parametri alla stregua dei quali dovrà essere valutata la produttività dei telelavoratori, tenendo conto che agli stessi non si possono applicare i medesimi standard qualitativi/quantitativi utilizzati nella sede di lavoro.
Articolo 6
Osservatorio sul telelavoro
1. In considerazione del carattere sperimentale del telelavoro, le parti convengono di costituire un Osservatorio, formato da un componente per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e da un pari numero di rappresentanti dell’Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Ferma restando la composizione paritetica dell’Osservatorio, di esso fanno parte anche due rappresentanti del C.P.O., titolare e supplente, all’uopo designati da quest’ultimo per garantire il raccordo tra le attività dei due organismi.
2. Tale Osservatorio, che ha durata biennale, ha il compito di monitorare l’attuazione del “progetto sperimentale di telelavoro domiciliare” ed analizzare le problematiche ad esso connesse e si riunisce con periodicità almeno semestrale;
3. In particolare l’Osservatorio, avvalendosi eventualmente dell’apporto di esperti, raccoglie dati e informazioni circa l’andamento dell’esperienza in corso, il suo impatto sul funzionamento dell’amministrazione e sull’organizzazione della vita dei lavoratori. Al termine del biennio l’Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed orienterà le parti negoziali per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva integrativa nazionale.
4. L’ Istituto favorisce l’operatività dell’Osservatorio garantendo tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, in particolare si impegna a fornire un’informazione dettagliata su tutti gli atti aventi riflessi in materia di personale in telelavoro.
TITOLO III
ASPETTI NORMATIVI, ORGANIZZATIVI E TECNOLOGICI DEL TELELAVORO DOMICILIARE
CAPO I
ASPETTI NORMATIVI
Articolo 7
Telelavoro domiciliare
1. Il progetto è finalizzato ad una prima sperimentazione di telelavoro domiciliare.
2. Per telelavoro domiciliare si intende la possibilità di lavorare presso la propria abitazione o altra espressamente indicata (ad es. abitazione di genitori) attraverso l’adozione di supporti tecnologici, che consentano il collegamento a distanza e un’adeguata comunicazione.
3. Il telelavoro ha carattere volontario.
Articolo 8
Trattamento giuridico ed economico
1. Il telelavoro non incide sullo status giuridico del lavoratore che resta, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, di lavoro dipendente e subordinato, regolato dal CCNL di categoria.
2. Il telelavoro non modifica l’attuale posizione occupata dal lavoratore nella struttura organizzativa dell’Istituto, né pregiudica in alcun modo le prospettive di sviluppo professionale e formativo previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Al telelavoratore è garantito lo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti che prestano la loro attività nella sede originaria di lavoro, compresi i benefici socio assistenziali.
4. L’aspirante telelavoratore può essere inserito nel progetto di telelavoro per lo svolgimento di attività telelavorabili anche diverse da quelle cui è normalmente adibito, previo adeguato intervento di formazione.
Articolo 9
Diritti sindacali del telelavoratore
1. Al telelavoratore sono garantiti gli stessi diritti sindacali spettanti ai dipendenti che prestano la loro attività nelle sedi di lavoro.
2. La partecipazione del telelavoratore alle assemblee sindacali, allo sciopero,ed alle altre iniziative promosse dalle OO.SS. e dalle R.S.U. sono disciplinate dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Articolo 10
Contratto individuale di telelavoro
1. Per la trasformazione delle modalità di lavoro è stipulato per iscritto tra dipendente e Amministrazione un contratto individuale sperimentale di telelavoro.
2. Il contratto di cui al comma precedente individua, nell’ambito delle attività telelavorabili, la prestazione cui è tenuto il lavoratore, le modalità di svolgimento della stessa, gli standard sperimentali qualitativi e quantitativi richiesti,la durata del telelavoro, la frequenza dei rientri nella sede originaria di lavoro che non può essere inferiore ad un giorno a settimana, nonché i rientri di cui al successivo art.13, comma 2.
3. L’ accordo può prevedere una durata non inferiore a sei mesi, rinnovabili. In alternativa sono possibili accordi fino ad un massimo di sei mesi di “telelavoro leggero o di emergenza” - per rilevanti motivi di carattere familiare o personale finalizzati a favorire l’impegno lavorativo in momenti del ciclo di vita individuale e/o familiare caratterizzati da richieste di maggior presenza e cura.
4. Prima che sia decorso il termine di cui ai commi 2 e 3, l’assegnazione al telelavoro è revocabile a richiesta del lavoratore quando sia trascorso un periodo minimo di 30 giorni per la partecipazione alla sperimentazione.
5. L’Amministrazione per motivate esigenze di servizio può disporre d’ufficio il rientro nella sede originaria di lavoro del telelavoratore prima della scadenza del termine di cui ai commi 2 e 3. La riassegnazione deve avvenire con modalità e tempi compatibili con le esigenze del dipendente, entro un mese dalla richiesta, previa informativa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art 5. Viene fornita informativa semestrale alle OOSS su quanto previsto dal presente comma.
6. La stipula del contratto individuale di telelavoro è subordinata alla verifica con esito positivo dell’idoneità del luogo ove installare la postazione con riferimento alle caratteristiche tecniche previste dall’allegato 1.
Articolo 11
Orario di lavoro
1. Il lavoratore è libero di auto-organizzare - nel contesto del limite massimo delle 36 ore settimanali o di quello inferiore se il rapporto di lavoro è a tempo parziale - i tempi e i modi di conseguimento del risultato previsto dall’incarico di telelavoro.
2. Non è necessaria la garanzia della presenza continuativa durante l’orario di lavoro. Tuttavia, considerata l’importanza di mantenere reciproci contatti lavorativi con i colleghi e i responsabili, il telelavoratore deve rendersi disponibile per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno nell’ambito dell’orario di servizio, da concordare con il proprio responsabile in funzione delle esigenze organizzative. Per il personale con un rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, il periodo di reperibilità è unico con durata di un’ora.
3. In caso di impossibilità da parte del telelavoratore di rendersi reperibile in tali periodi, lo stesso è tenuto a darne preventiva comunicazione al referente di cui all’art. 23, anche per via telematica, e ad indicare un periodo alternativo di reperibilità.
4. Per effetto della autonoma distribuzione del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni supplementari, straordinarie notturne o festive, né permessi brevi e altri istituti che comportano riduzione di orario.
5. Il lavoratore in part time al momento di avvio della sperimentazione dei progetti di telelavoro, può chiedere l’immediata trasformazione del rapporto di lavoro da part time in quello a full time e il contestuale inserimento nel progetto di telelavoro.
Articolo 12
Attestazione presenze
1. Il telelavoratore trasmette giornalmente al responsabile della struttura di appartenenza, in via informatizzata secondo modalità definite dall’Amministrazione, l’attestazione della presenza con la quale comunica di essere presente o quale sia il motivo dell’assenza (malattia, maternità, permessi giornalieri per legge n. 104\1992, ferie, ecc.).
Articolo 13
Rientri periodici e riunioni presso la sede di lavoro
1. Al fine di garantire la continuità delle relazioni sociali e funzionali, il telelavoratore effettua rientri periodici ai sensi dell’art. 10, comma 2, salva la necessità di rientri ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, da concordare di volta in volta con l’Amministrazione in base alle sue esigenze.
2. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, l’Ente richiede il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro. Per “ fermo prolungato per cause strutturali”, si intende una interruzione del circuito telematico che non sia prevedibilmente ripristinabile entro la stessa giornata lavorativa.
3. Il telelavoratore partecipa inoltre alle riunioni aziendali. In tal caso, qualora tali riunioni non coincidessero con il giorno di rientro, l’Amministrazione, dovrà comunicare al telelavoratore – con congruo anticipo - la data fissata per l’ incontro, sostituendo la prevista giornata di rientro.
4. Il rientro in sede viene, di norma, utilizzato per predisporre il materiale che dovrà essere telelavorato. Viene riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione, nell’ambito dell’Osservatorio di cui all’art.6, la facoltà di individuare ulteriori prodotti telelavorabili, che comunque non comportino il trasferimento al di fuori della Sede, di documentazione di terzi o contenente dati sensibili.
Articolo 14
Misure di prevenzione e protezione
1. In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 626/94 e successive modifiche e integrazioni il telelavoratore consente, previa richiesta, visite da parte del responsabile aziendale di prevenzione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Tale verifica avviene all’inizio dell’attività di telelavoro e periodicamente durante il suo svolgimento.
2. Il telelavoratore è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
3. Ciascun telelavoratore, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 626/94, deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alle istruzioni relative agli strumenti di lavoro utilizzati.
4. L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.
Articolo 15
Sicurezza delle comunicazioni e privacy
1. L’attuazione del progetto di telelavoro deve tenere conto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196/2003.
2. Il telelavoratore è tenuto alla massima riservatezza sulle informazioni che gestisce nello svolgimento della sua attività e all’adozione delle misure necessarie per la protezione dei dati e delle informazioni, da concordare con il responsabile aziendale della sicurezza dei dati.
3. E’ inoltre tenuto alla diligenza nella conservazione e nel trattamento di eventuale documentazione.
CAPO II
ASPETTI ORGANIZZATIVI
Articolo 16
Criteri per l’assegnazione del dipendente al telelavoro
1. Il progetto sperimentale di telelavoro domiciliare, elaborato dalle sedi sperimentali di cui al precedente art.3, comma 3 ed inviati all’Osservatorio di cui all’art.6, individua le attività telelavorabili, le tipologie professionali, il numero di posizioni e le risorse da destinare al telelavoro.
2. Salvo quanto previsto dall’art 1, ciascun dipendente può chiedere di essere inserito nel progetto sperimentale di telelavoro domiciliare.
3. Il lavoratore dichiara la disponibilità a svolgere la propria attività in telelavoro nell’ambito di progetti operativi definiti dalle strutture di appartenenza.
4. L’Amministrazione procederà, con le modalità previste dal progetto, all’assegnazione a posizioni di telelavoro dei dipendenti, con priorità per coloro che già svolgano le attività oggetto di telelavoro o abbiano esperienza lavorativa in attività analoghe a quelle richieste.
5. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni previste dal progetto sperimentale, verrà predisposta apposita graduatoria sulla base del seguente ordine di priorità:
• situazioni di disabilità psico-fisica tali da rendere disagevole il raggiungimento del luogo di lavoro, con particolare riguardo alle patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da AIDS;
• esigenze di assistenza a familiari e conviventi, debitamente certificate;
• esigenze di cura di figli minori che frequentano il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e scuola secondaria di I grado da 6 a 14 anni).
Articolo 17
Progetto di struttura
1. La realizzazione del telelavoro viene effettuata attraverso lo strumento del “Progetto di struttura” la cui responsabilità è affidata al Dirigente della struttura territoriale o centrale interessata che, coadiuvato dal competente Responsabile dell’unità di processo o team, provvede ad individuare i compiti da assegnare al dipendente, a predisporre le modalità di svolgimento delle connesse attività e a programmare i tempi, i costi e gli obiettivi da raggiungere.
2. Nel caso di telelavoratori centralinisti, l’accordo individuale stipulato con il dirigente responsabile prevede una clausola in base alla quale l’orario di lavoro è articolato in fasce antimeridiane e\o pomeridiane.
Articolo 18
Standard qualitativi e quantitativi della prestazione di telelavoro
1. Nella verifica della produttività del telelavoratore, si richiamano le modalità ed ai parametri fissati dall’accordo di cui all’art 5, comma 3.
2. Per quanto concerne le attività concettuali (analisi, progetti, ecc.), l’assegnazione al telelavoratore è effettuata dal Dirigente responsabile con gli stessi criteri normalmente adottati nella sede di lavoro, considerando in particolare gli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione.
Articolo 19
Formazione
1. Per facilitare il ricorso al telelavoro da parte dei dipendenti interessati, è prevista la possibilità di una formazione preventiva su procedure operative telelavorabili diverse da quelle abitualmente svolte.
2. Sono previsti specifici interventi di informazione/formazione per i telelavoratori e i responsabili delle Strutture dell’Istituto presso le quali sono attivate tali forme di lavoro. In particolare, essi sono coinvolti in appositi corsi di formazione, che verteranno sugli aspetti tecnici e organizzativi della nuova modalità di lavoro, sugli aspetti relativi alla sicurezza e su quelli psicosociali.
3. E’ garantito il diritto di partecipazione alle iniziative formative previste per il restante personale e per l’area professionale alla quale il telelavoratore appartiene e/o per la funzione che svolge.
4. In caso di rientri definitivi in ufficio del lavoratore, possono essere previsti interventi formativi per favorirne il reinserimento.
Articolo 20
Informazione del lavoratore
1. Al fine di garantire il sistema di relazioni personali e collettive del telelavoratore, l’Amministrazione assicura tutte le forme di comunicazione tempestiva – ivi compreso l’utilizzo delle e mail e l’accesso ad intranet - per rendere partecipe il telelavoratore delle informazioni di carattere amministrativo, lavorativo, formativo, culturale connesse alle sue legittime aspettative.
CAPO III
ASPETTI TECNOLOGICI
Articolo 21
Postazione di telelavoro
1. Per postazione di telelavoro si intende l’insieme degli apparati hardware, software e di rete, nonché ogni supporto logistico funzionale allo svolgimento dell’attività.
2. L’INPS provvede ad installare la postazione di lavoro e ne cura la manutenzione presso il domicilio dei lavoratori interessati, in modo da consentire il collegamento con il sistema informativo dell’Istituto.
3. La postazione dovrà essere conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza (L. 626/94) e rispettare le regole tecniche dettate con deliberazione n. 16/2001 del 31 maggio 2001 dall’AIPA, oggi CNIPA, ( V. allegato 1).
4. La conformità dell’ambiente alle norme legali e contrattuali relative alla tutela della sicurezza e della salute dei telelavoratori è certificata da un responsabile della sicurezza dell’Istituto.Copia del documento di valutazione del rischio ex art. 4, comma 4, del d.lgs 626/94 è inviata al dipendente per la parte che lo riguarda, nonché al rappresentante della sicurezza.
5. La postazione di lavoro è fornita in comodato d’uso (art. 5 dell’accordo quadro del 24 marzo 2000) e deve essere utilizzata esclusivamente per le attività inerenti al rapporto di lavoro con l’Istituto. Al momento della consegna della postazione di lavoro è redatto apposito verbale di verifica dello stato di funzionamento.
6. Il telelavoratore è tenuto:
• ad avere cura delle apparecchiature affidate in uso, restituendole all’Amministrazione al termine dell’attività di telelavoro
• ad utilizzare la postazione di lavoro e la linea telefonica esclusivamente per motivi inerenti il lavoro
• a rispettare le norme di sicurezza
• a non manomettere in alcun modo gli apparati e l’impianto generale, né a variare la configurazione della postazione di telelavoro o sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici, né utilizzare collegamenti alternativi o complementari.
• A consentire l’accesso alle attrezzature di cui ha l’uso da parte degli addetti alla manutenzione e al responsabile della prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza per verificare il rispetto dei previsti standard di sicurezza, con modalità da concordarsi.
7. Gli interventi finalizzati al ripristino della postazione di lavoro e dei collegamenti sono effettuati a cura dell’Istituto, previo accordo con il telelavoratore per concordare le modalità di accesso presso l’abitazione nell’orario di servizio.
Articolo 22
Rimborso delle spese sostenute dal dipendente
1. Al telelavoratore è riconosciuto il rimborso delle spese connesse all’effettuazione della prestazione (energia elettrica, collegamenti telefonici, ecc.). Come previsto dall’art 34 CCNL 14/2/2001, tale rimborso può essere anche effettuato tramite compensazione di tipo forfetario, la cui entità viene valutata in sede tecnica (v. allegato 2).
Articolo 23
Assistenza telefonica e telematica
1. Al telelavoratore è garantita assistenza telefonica e telematica finalizzata alla soluzione di eventuali problemi che dovessero sorgere durante l’espletamento della attività lavorativa. A tal fine viene nominato un referente per l’assistenza tecnica ed uno per l’assistenza di tipo organizzativo/amministrativo che si prendono cura della risoluzione di problematiche, raccordandosi anche con i referenti regionali e/o nazionali appositamente individuati.
2. Le interruzioni nel circuito telematico o eventuali blocchi delle apparecchiature telematiche, non imputabili ai lavoratori, sono considerati utili ai fini del completamento dell’orario di lavoro purché comunicati all’Amministrazione, che si impegna a intervenire rapidamente.
3. Qualora il fermo per cause strutturali non sia risolvibile nell’arco di tre giornate lavorative, il telelavoratore è tenuto al rientro in azienda, fino alla eliminazione del malfunzionamento, con tempi e modalità da concordarsi con il dirigente responsabile.
Articolo 24
Assicurazione
1. L’Istituto deve garantire idonea copertura assicurativa per i seguenti rischi (v. Allegato 3):
• danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave ;
• danni a cose o persone, compresi i familiari del telelavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature;
• estensione della copertura assicurativa INAIL.
CAPO IV
Disposizioni Finali
Art.25
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal suddetto accordo, restano confermate le disposizioni del CCNQ 23/03/2000 e del CCNL 14/2/2001 in materia di telelavoro.
2. Il presente accordo dà attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia:
• Legge 191/1998 - art.4.
• D.P.R. 70/1999.
• CCNQ 23/03/2000.
• CCNL 14/2/2001 – art.34.
• Dichiarazione congiunta n.3 del CCNL EPNE 2006 – 2009.
3. Qualora nella fase di attuazione del “progetto sperimentale di telelavoro domiciliare” disciplinato dal presente accordo, dovessero intervenire modifiche a livello legislativo, di CCNQ o di CCNL, le parti si impegnano ad avviare tempestivamente la trattativa negoziale per adeguare la normativa contrattuale di ente alle nuove disposizioni.
Allegato 1
Caratteristiche tecniche della postazione di telelavoro
Le postazioni di telelavoro si collegano, tramite collegamento Internet/VPN, alla rete dell’INPS.
Le postazioni dei telelavoratori sono costituite da personal computers con una configurazione simile a quella utilizzata dai dipendenti che lavorano in sede, nonché di tutti gli strumenti ritenuti necessari sulla base delle attività da svolgere (es. stampante multifunzione come scanner, fax, modem, web cam, ecc.).
Le workstation sono configurate con il software adottato dall’Istituto al fine di garantire sia il livello adeguato di sicurezza sia l’operatività.
E’ compresa anche tutta l’attrezzatura di supporto (es. tavolo, sedia nei casi in cui siano necessari).
Per l’accesso ai documenti informatici ed alle risorse di rete da parte dei dipendenti addetti al telelavoro sono adottate le tecniche di identificazione in uso nell’ Istituto.
L’acquisizione, la gestione e la manutenzione della stazione di lavoro viene effettuata dalla DCSIT la quale assicura l’assistenza tecnica ai dipendenti addetti al telelavoro, che possono contattare i tecnici tramite e-mail e/o telefono.
La postazione di telelavoro deve essere installata nel rispetto delle vigenti norma in materia di sicurezza.
A tal fine, l’Amministrazione verifica previamente la conformità alle norme generali di prevenzione e sicurezza delle utenze domestiche, nonché l’idoneità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro.
Tale verifica viene effettuata prima dell’inzio della prestazione di telelavoro e periodicamente ogni sei mesi.
Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs. n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente per la parte che lo riguarda.
Ai telelavoratori viene, inoltre, consegnato il manuale di sicurezza per i dipendenti addetti a video terminali.
Il dipendente si impegna a:
• non utilizzare la postazione di lavoro messa a disposizione dell’Istituto per finalità diverse da quelle istituzionalmente connesse all’attività svolta tramite il telelavoro;
• non modificare la disposizione del posto di lavoro e dei collegamenti elettrici:
• a consentire, previo accordo, le visite degli incaricati dell’Ente presso il proprio domicilio per la verifica della corretta applicazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro e per la manutenzione delle apparecchiature.
Allegato 2
Definizione spese consumi energetici e telefonici
Definizione del:
• preventivo delle spese per l’installazione delle apparecchiature telefoniche;
• preventivo delle spese per il rimborso dei consumi energetici e telefonici;
• somme da destinare all’installazione e manutenzione di strumenti tecnici.
Allegato 3
Copertura assicurativa
Individuazione delle somme da destinare alla copertura assicurativa dei rischi connessi al telelavoro e delle attrezzature in dotazione al dipendente.
07.regole tecniche per il telelavoro: deliberazione aipa 31 maggio 2001.
DELIBERAZIONE 31 maggio 2001
Regole tecniche per il telelavoro ai sensi dell'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70. (Deliberazione
n. 16/2001).
L'AUTORITA' PER L'INFORMATICA
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 febbraio 1999;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2000;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
2 ottobre 2000;
Vista la circolare n. 3/2001 del Ministro per la funzione pubblica;
Vista la deliberazione AIPA 23 novembre 2000, n. 51;
Delibera
di emanare le seguenti regole tecniche in materia di telelavoro,
anche con riferimento alla rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni, alle tecnologie per l'identificazione e alla tutela
della sicurezza dei dati:
Regole tecniche per il telelavoro
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:
a) amministrazioni pubbliche: le amministrazioni previste
dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
b) documento informatico delle pubbliche amministrazioni: la
rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle
amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini
dell'attivita' istituzionale ed amministrativa;
c) identificazione degli addetti al telelavoro: le modalita' e le
tecniche previste per il processo di identificazione ed
autenticazione certa degli addetti al telelavoro;
d) postazione di telelavoro: l'insieme degli apparati hardware,
software e di rete che consentono lo svolgimento di attivita' di
telelavoro;
e) sicurezza delle tecnologie: la sicurezza organizzativa, fisica
e logica sia delle postazioni di lavoro sia delle risorse di supporto
di tipo hardware, software e di rete;
f) sicurezza dei dati personali: la sicurezza ai sensi dell'art.
15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 70, la presente deliberazione fissa le regole
tecniche per il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni, anche con
riferimento alla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, alle
tecnologie per l'identificazione e alla tutela della sicurezza dei
dati.
2. Le regole tecniche vengono adeguate alle esigenze dettate
dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente deliberazione.
Art. 3.
Progetto di telelavoro
1. Il progetto di telelavoro, previsto dall'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, deve specificare:
a) i requisiti della postazione di telelavoro, con le relative
tecnologie ed i servizi di supporto, nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
b) le modalita' di connessione quali le rete
dell'amministrazione, dial-up fisso o mobile, Internet;
c) le tecniche di identificazione e di autenticazione degli
addetti al telelavoro, l'utilizzo di chiavi di accesso o di codici di
identificazione, in relazione a quanto previsto dal piano di
sicurezza generale dell'amministrazione ed agli aspetti di sicurezza
specifici del progetto, per l'accesso sia ai documenti informatici
sia alle risorse di rete dell'amministrazione di cui al successivo
art. 5;
d) le applicazioni informatiche dell'amministrazione o rese
disponibili da application server provider per conto
dell'amministrazione;
e) le modalita' e la periodicita' delle verifiche di sicurezza
adottate;
f) gli eventuali processi di automazione indotti dal progetto di
telelavoro sulle procedure in atto;
g) gli interventi di formazione del personale relativi agli
aspetti tecnici;
h) le modalita' di acquisizione, di utilizzo e di manutenzione
delle tecnologie;
i) la tipologia e le modalita' di formazione, gestione e
conservazione dei documenti informatici, nel rispetto delle regole
tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del 23 novembre
2000;
l) le modalita' di scambio dei documenti informatici con
l'amministrazione di riferimento e, ove previsto, con le altre
amministrazioni o gli altri soggetti, pubblici e privati;
m) l'eventuale uso della firma digitale, nel rispetto delle
regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 febbraio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
n) i tipi e le modalita' delle verifiche tecniche delle
prestazioni di telelavoro;
o) gli aspetti relativi alla sicurezza delle tecnologie e dei
dati personali;
p) le modalita' di ripristino delle apparecchiature dedicate al
telelavoro, in caso di guasti o anomalie, nel piu' breve tempo
possibile e, comunque, entro le 24 ore dal blocco delle attivita';
q) gli aspetti relativi all'accessibilita' per le persone
disabili delle tecnologie hardware e software di cui al successivo
art. 6, con particolare riferimento alle interfacce utente dei
programmi applicativi relativamente alle attivita' compatibili con la
disabilita' dell'operatore ed in funzione degli obiettivi che il
progetto si prefigge;
r) l'istituzione di centri per l'assistenza tecnica agli addetti,
anche disabili, al telelavoro.
2. Il progetto di telelavoro deve contenere un'analisi dei costi e
benefici attesi.
Art. 4.
Requisiti di sicurezza dei documenti informatici delle tecnologie e
dei dati personali
1. In relazione alle caratteristiche del progetto di telelavoro, le
amministrazioni definiscono le misure di sicurezza per le tecnologie,
i dati personali e i documenti informatici, ai sensi dell'art. 10
delle regole tecniche di cui alla deliberazione AIPA n. 51/2000 del
23 novembre 2000.
2. Le azioni da intraprendere in ordine alla sicurezza delle
prestazioni di telelavoro devono essere tali da consentire almeno:
a) l'identificazione degli addetti al telelavoro e
l'autorizzazione all'accesso delle risorse dell'amministrazione;
b) la tracciabilita' delle operazioni di rilevanza significativa
effettuate dagli addetti al telelavoro (aggiornamenti, cancellazioni,
accessi a particolari risorse hardware e software).
3. Le azioni di cui al precedente comma 2 non devono consentire:
a) l'uso indiscriminato di Internet per il download di file non
consentiti (file e programmi con una particolare estensione);
b) l'accesso alla rete in orari differenti da quelli consentiti
nell'ambito del piano di sicurezza;
c) la modifica della configurazione hardware e software delle
risorse di telelavoro.
4. Le amministrazioni adottano adeguate misure di sicurezza, ai
sensi dell'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni. Le misure minime per la sicurezza dei
dati personali sono definite dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 28 luglio 1999, n. 318.
Art. 5.
Identificazione degli addetti al telelavoro e tipologie di telelavoro
1. Il processo di identificazione degli addetti al telelavoro deve
essere conforme almeno alle specifiche previste dalla classe ITSEC
F-C2/E2 o a quella C2 delle norme TSEC e, laddove necessario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive
modificazioni, deve prevedere l'uso della firma digitale o della
carta d'identita' elettronica.
2. Nel caso in cui il collegamento delle postazioni di telelavoro
alla rete dell'amministrazione avvenga utilizzando servizi non
erogati dalla rete unitaria della pubblica amministrazione, devono
essere previste opportune tecniche di crittografia che rendano sicuro
il canale di trasmissione, ai fini dell'integrita' e riservatezza
delle informazioni.
Art. 6.
Accessibilita' della strumentazione al personale disabile
1. Le postazioni di telelavoro, i programmi, la documentazione
degli strumenti e dei servizi, le procedure di identificazione e di
connessione alla rete per le quali sia ritenuto possibile e sia
previsto l'accesso alle persone con disabilita' motoria e sensoriale
devono essere compatibili con le soluzioni tecniche e con gli ausili
disponibili per metterle in condizione di operare.
Roma, 31 maggio 2001
Il presidente: Zuliani