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diritto al lavoro dei disabili: prospetto informativo

art. postato dagiuseppe fornaro su incensuraty, 09\01\2009, h. 23.29.

Entro il 31 gennaio 2009 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano
almeno quindici dipendenti, soggetti alle norme sul collocamento dei
disabili,
devono inviare, obbligatoriamente in via telematica, un prospetto
informativo riguardo alla loro situazione occupazionale, con dati aggiornati
al 31 dicembre
dell'anno precedente.

Ed ora, un po' di pubblicità

:

Il ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, con una circolare del
16 dicembre 2008, fornisce dei chiarimenti sugli adempimenti connessi alla
comunicazione
per i lavoratori disabili.
La normativa si inserisce nel quadro del percorso di semplificazione, volto
da un lato a snellire gli adempimenti burocratici, con l'obiettivo di
ridurre
costi e tempi di esecuzione, dall'altro a realizzare una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio delle politiche del
lavoro.

L'obbligo è previsto dalla legge 6 agosto 2008 n.133, all'art. 40 (che ha
sostituito l'art.9 della legge 12 marzo 1999 n.68 relativa al diritto al
lavoro
dei disabili): in base ad esso i datori di lavoro sono tenuti ad inviare in
via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale
risultino
il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi
dei lavoratori computabili nelle quota di riserva in favore dei lavoratori
beneficiari
della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

In base art.3 della L.68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili (come individuati
dalla
legge stessa) nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

A questo criterio generale si affiancano altre particolarità e modalità di
computo, contenute anche nel D.P.R. 10 ottobre 2000 n.333 (Regolamento per l'attuazione
della legge n.68).
La comunicazione del prospetto va fatta esclusivamente per via telematica,
costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi. Il termine
del
31 gennaio, pur se cadente di sabato, va considerato perentorio e non
prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo; i prospetti
possono essere
inviati a partire dal 15 gennaio 2009.

8/1/2009
Fonte: etribuna.com

Entro il 31 gennaio 2009 i datori di lavoro pubblici e privati che occupano
almeno quindici dipendenti, soggetti alle norme sul collocamento dei
disabili,
devono inviare, obbligatoriamente in via telematica, un prospetto
informativo riguardo alla loro situazione occupazionale, con dati aggiornati
al 31 dicembre
dell'anno precedente.

Il ministero del Lavoro, salute e politiche sociali, con una circolare del
16 dicembre 2008, fornisce dei chiarimenti sugli adempimenti connessi alla
comunicazione
per i lavoratori disabili.
La normativa si inserisce nel quadro del percorso di semplificazione, volto
da un lato a snellire gli adempimenti burocratici, con l'obiettivo di
ridurre
costi e tempi di esecuzione, dall'altro a realizzare una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio delle politiche del
lavoro.

L'obbligo è previsto dalla legge 6 agosto 2008 n.133, all'art. 40 (che ha
sostituito l'art.9 della legge 12 marzo 1999 n.68 relativa al diritto al
lavoro
dei disabili): in base ad esso i datori di lavoro sono tenuti ad inviare in
via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale
risultino
il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi
dei lavoratori computabili nelle quota di riserva in favore dei lavoratori
beneficiari
della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie, nonché i posti di
lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.

In base art.3 della L.68/99 i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili (come individuati
dalla
legge stessa) nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50
dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

A questo criterio generale si affiancano altre particolarità e modalità di
computo, contenute anche nel D.P.R. 10 ottobre 2000 n.333 (Regolamento per l'attuazione
della legge n.68).
La comunicazione del prospetto va fatta esclusivamente per via telematica,
costituendo mancato adempimento l'invio con strumenti diversi. Il termine
del
31 gennaio, pur se cadente di sabato, va considerato perentorio e non
prorogabile al giorno lavorativo immediatamente successivo; i prospetti
possono essere
inviati a partire dal 15 gennaio 2009.

8/1/2009
Fonte: etribuna.com