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Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica
di Giuseppe Fornaro
su incensuraty, 05\05\2008, h. 22.43.
http://www.storiadeisordi.it/articolo.asp?ENTRY_ID=1112
http://legadelfilodoro.it/page.asp?page=164
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come
disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità della
sordità
e della cecità che la compongono, sulla base degli indirizzi contenuti nella
«Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche» del Parlamento
europeo, del 12 aprile 2004.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone
affette da minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito,
sia
congenita sia acquisita, che comporta difficoltà nell'autonomia personale,
nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e
alla
comunicazione.
Art. 3.
1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2
della presente legge, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente
per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione della disabilità
multipla. Tale valutazione deve essere fatta sulla base della documentazione
clinica presentata alla medesima commissione e deve prevedere che il
disabile
sia sottoposto a visita una sola volta, prevedendo in un'unica seduta la
presenza di entrambi gli specialisti oculista e otorino audiologo.
2. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, dopo le
parole:
«la sordità,» sono inserite le seguenti: «la sordocecità,».
Art. 4.
1. Ai soggetti affetti da sordocecità si applicano i benefìci economici,
previdenziali, assistenziali e per l'inserimento al lavoro previsti dalla
legislazione
vigente in materia di sordità, cecità e invalidità civile.
Art. 5.
1. I progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata,
ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, la condizione di sordocecità,
devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la
loro
integrazione sociale.
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ed ora, un po' di pubblicità
:nw267