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permessi lavorativi: nuove disposizioni inps

postato da Giuseppe Fornaro
su incensuraty, 07\05\2008, h. 22.58.

Con la
Circolare 53
del 29 aprile l'INPS, l'Istituto previdenziale di riferimento per gran
parte dei dipendenti del settore privato, interviene ancora una volta sulla
fruizione
delle agevolazioni lavorative riservate ai familiari delle persone con
disabilità e agli stessi lavoratori con handicap grave.

Buona parte delle nuove disposizioni INPS sono dedicate alle nuove prassi
operative di controllo e di concessione di permessi e congedi previsti dalla
Legge
104/1992 e dal Decreto Legislativo 151/2001. Il quadro delineato non è
affatto chiaro e darà verosimilmente adito ad un aumento del contenzioso fra
aziende
e lavoratori. Vediamone i passaggi essenziali.

Informatizzazione delle domande

Come noto il lavoratore che intenda avvalersi di permessi e congedi deve
presentare, all'azienda e all'INPS, una formale domanda corredata della
documentazione
prevista ed in particolare del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3
della Legge 104/1992).
I moduli di domanda, per gli assicurati INPS, sono disponibili sul sito dell'Istituto
e su HandyLex.org.
D'ora in poi tutte le domande saranno gestite dall'INPS per via informatica.
Nel sistema informatico sarà gestito anche il provvedimento di concessione
o di diniego dei permessi e dei congedi. In tal senso la
Circolare 53/2008
predispone anche un fac-simile di lettera di concessione.

La concessione dei permessi e dei congedi

La questione si complica rispetto all'obbligo della concessione dei
permessi.
L'INPS, rifacendosi alla Sentenza 5 gennaio 2005 n. 175 della Corte di
Cassazione-Sezione Lavoro, ricorda che è stato fissato il principio secondo
cui
"è il datore di lavoro destinatario dell'obbligo di concessione di tre
giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assiste una persona
con handicap
in situazione di gravità".
Pertanto, viene chiarito che l'INPS si limiterà ad un controllo preventivo e
formale sulle domande. È l'INPS infatti che provvede all'erogazione
economica
al datore di lavoro a compensazione dei giorni di permesso o congedo fruiti
dal lavoratore. Quindi quella dell'INPS è un'autorizzazione preventiva al
datore
di lavoro a compensare le somme eventualmente corrisposte a tale titolo con
i contributi obbligatori.
Ma è il datore di lavoro che formalmente concede la fruizione dei permessi e
dei congedi dopo aver verificato in proprio se sussistono i requisiti di
legge
e cioè, oltre alla certificazione di handicap grave, la verifica della
concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza
ai fini della concessione dei permessi ai lavoratori che risiedano o
lavorino in luogo distante da quello in cui risieda il soggetto disabile.
Il Programma di assistenza previsto solo per questi casi dalla
Circolare 90/2007
, non è più acquisito e verificato dall'INPS, ma dal datore di lavoro.
La procedura che sembrerebbe emergere dalla nuova Circolare è la seguente:
1) Il lavoratore presenta la domanda al datore di lavoro e all'INPS.
2) L'INPS acquisisce la domanda per via informatica ed effettua un controllo
formale.
3) Se il controllo dà esisto positivo, l'INPS comunica l'accoglimento al
datore di lavoro e all'interessato. Si tratta di una conferma che l'INPS
autorizza
l'azienda ad anticipare il pagamento.
4) Il datore di lavoro effettua le verifiche sostanziali sui requisiti di
legge e concede i permessi e i congedi se ne rileva la sussistenza.

La Circolare lascia intendere chiaramente che nel caso in cui il datore di
lavoro non riconosca comunque i permessi o i congedi nell'ipotesi in cui
rilevi
che i requisiti di legge non sono rispettati, la questione non riguarda l'Istituto,
ma viene "risolta" all'interno del rapporto di lavoro.

Validità temporale del riconoscimento

Fino ad oggi la domanda per la concessione dei permessi lavorativa doveva
essere presentata annualmente.
La Circolare 53/2008 modifica questa condizione: il provvedimento di
riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi viene emanato in modo
definitivo,
a meno che la condizione di handicap non sia sottoposta a rivedibilità. In
questo caso il provvedimento è valido solo fino alla data di "scadenza" del
verbale.
Tuttavia il lavoratore è obbligato a comunicare:

elenco di 4 elementi
. l'eventuale ricovero a tempo pieno del familiare assistito;
. la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte
della Commissione ASL,
. le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
. la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di
disabilità grave, da parte di altri familiari.
fine elenco

La comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall'avvenuta modificazione
delle situazioni indicate.

Validità della certificazione provvisoria di handicap

La
Legge 27 ottobre 1993, n. 423
prevede che nel caso in cui la Commissione Asl non si pronunci entro
novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'accertamento di handicap
può essere
effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia
denunciata. Contrariamente a quanto previsto dal Legislatore, in precedenza
l'INPS
aveva affermato che tale certificazione provvisoria aveva validità di sei
mesi. Con la
Circolare 53/2008
ritorna al dettato legislativo: quel certificato ha valore fino all'accertamento
definitivo da parte della Commissione.
Il lavoratore dovrà allegare alla richiesta copia della domanda presentata
alla citata commissione e, come indicato nella circolare n. 32 del 2006, la
dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle
prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero
indebite.

Cumulabilità dei permessi: lavoratori con handicap

Precedentemente l'INPS (
Circolare 37/1999
) non ammetteva la possibilità per il lavoratore che già beneficia dei
permessi della Legge 104/92 per se stesso, di cumulare il godimento dei tre
giorni
di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave.
La nuova Circolare modifica la disposizione in senso favorevole per il
lavoratore: potrà beneficiare del doppio permesso (per sé e per il
familiare) a
prescindere dall'acquisizione di parere medicolegale sulla capacità del
lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso
in
condizioni di disabilità grave.

Cumulabilità di permessi e congedi nello stesso mese

Ultima novità introdotta dalla
Circolare 53/2008
ammette la possibilità di cumulare nello stesso mese (ovviamente in
giornate diverse) i permessi lavorativi con il congedo straordinario
retribuito (massimo
due anni, frazionabile) concesso ai genitori, coniugi, fratelli e sorelle
(conviventi e solo in casi particolari).

7 maggio 2008

Consulta il testo della Circolare
http://www.handylex.org/stato/c290408.shtml
Carlo Giacobini

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