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adsl, spetta sconto 50%
postato da antonio de angelis su mondo winguido, 27\05\2008, h. 21.03.
Deliberazione Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 23 aprile 2008,
n. 202/Cons
"Interpretazione e integrazione dell'articolo 4 (Misure specifiche per
ciechi totali) del regolamento allegato alla delibera n. 514/07/CONS,
recante disposizioni
in materia di condizioni economiche agevolate, riservate a particolari
categorie di clientela, per i servizi telefonici accessibili al pubblico."
Ed ora, un po' di pubblicità
:(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2008, n. 118 )
L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione del Consiglio del 23 aprile 2008;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e
la regolazione dei servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»
e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera c);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni
e radiotelevisivo»;
Vista la delibera 514/07/CONS, recante «Disposizioni in materia di
condizioni economiche agevolate, riservate a particolari categorie di
clientela, per
i servizi telefonici accessibili al pubblico» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2007, n. 235;
Considerato che l'art. 4, comma 1, del regolamento allegato alla
delibera 514/07/CONS
prevede che «Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad Internet da
postazione
fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonchè agli utenti nel cui
nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la fruizione di
almeno
novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet»;
Considerato che il riconoscimento di un congruo numero di ore mensili di
navigazione gratuita agli utenti ciechi totali è lo strumento per attuare la
prestazione
dei servizi in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli
esigenze degli utenti, anche disabili, siano soddisfatte, posto che per tali
utenti l'accesso ad Internet da postazione fissa costituisce uno strumento
essenziale ai fini della garanzia della libertà di comunicazione e della
integrazione
socio-lavorativa e necessita di tempi di collegamento di gran lunga
superiori rispetto agli altri utenti;
Osservato che, alla luce delle predette finalità, esplicitate anche nelle
premesse della delibera, la norma riportata, se interpretata secondo la
necessaria
buona fede, implica chiaramente che gli operatori devono riconoscere la
fornitura delle ore mensili di navigazione Internet gratuita perlomeno
tramite
la tecnica di connessione più evoluta dagli stessi offerta sul mercato per
tutti gli altri utenti (ad oggi, la banda larga) ed a prescindere dalla
velocità
di trasmissione prescelta dall'utente; una diversa interpretazione, infatti,
non solo limiterebbe irragionevolmente il diritto di scelta degli utenti
ciechi
totali, ma sarebbe anche iniqua rispetto alle finalità perseguite, ove si
consideri che la tecnica di connessione meno evoluta ancora disponibile sul
mercato
(dial-up) offre prestazioni in termini di velocità di trasmissione che
possono ritenersi superate in relazione alla quantità di informazioni e dati
normalmente
reperibili sul web;
Ritenuto, d'altro canto, che la predetta lettura della disposizione è
l'unica risultante dal suo dato testuale, in applicazione dei principi di
interpretazione
normativa, in quanto la stessa non prescrive la formulazione di un'offerta
specifica per gli utenti ciechi totali, bensì dispone il più generale
riconoscimento
della fruizione delle ore gratuite di navigazione Internet; ciò implica
l'obbligo di riconoscere l'agevolazione assicurando al contempo agli utenti
ciechi
totali la stessa libertà di scelta tra offerte di servizi Internet rispetto
agli altri utenti, anche in considerazione del fatto che l'accesso ad
Internet
da postazione fissa è normalmente utilizzato da più utenti all'interno di
una stessa famiglia o comunità;
Osservato conseguentemente che, ancora al fine di non limitare il diritto di
scelta degli utenti ciechi totali, la medesima norma deve anche essere
interpretata
nel senso che le ore mensili di navigazione Internet gratuita sono
riconosciute con riferimento a tutte le forme di fatturazione che ciascun
operatore
applica nei propri piani tariffari, dunque - ove sottoscrivibili - sia nelle
offerte a consumo (prevedendo l'inizio della tariffazione al superamento
delle
ore gratuite) sia nelle offerte flat (prevedendo una riduzione del relativo
canone mensile applicato agli altri utenti);
Ritenuto congruo, al riguardo, prevedere che detta riduzione sia pari al 50%
del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in Internet ovvero
al 50% della parte di canone mensile relativa alla navigazione Internet ove
nel canone flat siano compresi altri servizi, tenuto conto dei dati forniti
dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC) nel corso
dell'audizione del 22 aprile 2008, secondo cui la media di ore giornaliere
di navigazione
Internet per una linea fissa utilizzata da un utente cieco è pari a circa
sei ore;
Rilevato che ad oggi, nell'attuazione della norma, taluni operatori hanno
limitato il riconoscimento delle ore gratuite di navigazione Internet alla
sola
connessione tramite dial-up ovvero alle sole offerte a consumo, richiedendo
all'occorrenza il cambiamento di piano tariffario agli utenti ciechi aventi
diritto all'agevolazione;
Viste le numerose segnalazioni ricevute al riguardo dalla predetta Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UIC);
Ravvisata pertanto la necessità di intervenire esplicitando
l'interpretazione che precede al fine di evitare il perdurare di
interpretazioni non conformi
al dato normativo da parte degli operatori fornitori di servizi di accesso
ad Internet da postazione fissa che sono tenuti all'adempimento degli
obblighi
ricordati;
Ritenuta la congruità di un termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente delibera per l'attuazione delle misure in questione, alla
luce
delle operazioni tecniche già compiute dagli operatori e di quelle che
dovranno essere implementate;
Vista la proposta della Direzione tutela dei consumatori;
Udita la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Roberto Napoli, relatori
ai sensi dell'art. 29 del regolamento per l'organizzazione ed il
funzionamento
dell'Autorità;
Delibera:
Art. 1.
1. L'art. 4, comma 1, del regolamento allegato A) alla
delibera 514/07/CONS
è così riformulato: «Ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera c), della
legge 14 novembre 1995, n. 481, gli operatori di servizi di accesso ad
Internet
da postazione fissa riconoscono agli utenti ciechi totali, nonchè agli
utenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto cieco totale, la
fruizione
di almeno novanta ore mensili gratuite di navigazione Internet, a
prescindere dalla tecnica e dalla velocità di connessione prescelte dal
richiedente,
sia in tutte le proprie offerte a consumo sia tramite una riduzione del 50%
del canone mensile nelle offerte flat di sola navigazione in Internet o
della
parte di canone relativa alla navigazione in Internet qualora nell'offerta
siano compresi altri servizi. In ogni caso il primo cambio di piano
tariffario
richiesto dall'utente è gratuito».
2. La norma di cui al comma 1 ha effetto decorsi sessanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana, termine entro il quale gli operatori di servizi di accesso ad
Internet da postazione fissa sono tenuti ad adeguare la propria offerta e ad
approntare
gli strumenti per l'attuazione pratica della predetta disposizione.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile nel sito
web dell'Autorità
www.agcom.it
Napoli, 23 aprile 2008
Il presidente: Calabro'
I commissari relatori: Magri - Napoli
*****
La novita' sta nel fatto che l'Autorità ha ampliato le agevolazioni, per
la navigazione, anche a chi abbia sottoscritto un contratto Flat o tutto
incluso, cioè non a consumo orario.
Gli operatori telefonici devono riconoscere ai non vedenti (ciechi assoluti)
uno sconto del 50% sui
relativi abbonamenti, o sulla parte che riguarda la navigazione in internet.
***
Non vedenti: le interpretazioni dell'Agcom sull'accesso agevolato a Internet
29-05-2008
SuperAbile.it
Si integra il regolamento sulle disposizioni in materia di condizioni
economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i
servizi
telefonici accessibili al pubblico. Gli operatori dovranno ora adeguare la
propria offerta
ROMA - Gli operatori di servizi di accesso ad Internet da postazione fissa
riconoscono agli
utenti ciechi totali, nonché agli utenti nel cui nucleo familiare sia
presente un cieco totale, la fruizione di almeno novanta ore mensili
gratuite di
navigazione Internet. Il servizio viene dato a prescindere dalla tecnica e
dalla velocità di connessione prescelte dal richiedente e "sia in tutte le
proprie
offerte a consumo sia tramite una riduzione del 50% del canone mensile nelle
offerte flat di sola navigazione in Internet o della parte di canone
relativa
alla navigazione in Internet qualora nell'offerta siano compresi altri
servizi".
Con queste interpretazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Agcom) si integra il regolamento sulle disposizioni in materia di
condizioni
economiche agevolate, riservate a particolari categorie di clientela, per i
servizi telefonici accessibili al pubblico.
La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, serie generale n.
118, di mercoledì 21 maggio. Il provvedimento stabilisce anche che il primo
cambio di piano tariffario richiesto dall'utente è gratuito.
La norma ha effetto dopo sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera
nella Gazzetta
Ufficiale (20 luglio), termine entro il quale gli operatori di servizi di
accesso ad Internet da postazione fissa sono tenuti ad adeguare la propria
offerta
e ad approntare gli strumenti per l'attuazione pratica della disposizione.
(dp)