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regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didattici

circolare uic 169\2008, 04\07\2008

CIRCOLARE 169
PROT 14344/2008-07-04

Questa circolare e' presente in forma digitale sul Sito Internet:

http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: DM 30.4.2008 - Regole tecniche disciplinanti l'accessibilita' agli
strumenti didattici

e formativi a favore degli alunni disabili

E' gradito comunicare che, al termine di una incessante opera di pressione
compiuta dall'Unione

su tutte le autorita' competenti, e' stato finalmente emanato (e pubblicato
nella Gazz. Uff. 12

giugno 2008, n. 136) il Decreto Interministeriale 30 aprile 2008,
concernente l'individuazione

delle regole tecniche necessarie a garantire agli alunni disabili, e non
vedenti in particolare,

l'accessibilita' agli strumenti e ai sussidi didattici e formativi.
Il Decreto in parola attua, con un notevole ritardo, il disposto dell'art.
5, comma 1, della

Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. legge "Stanca") e del successivo art. 2,
comma 2, del DPR 1ø

marzo 2005, n. 75 che, dopo avere definito i criteri e i principi generali
per l'accessibilita',

prevedevano, appunto, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per
l'innovazione e le

tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, che

dettasse specifiche regole tecniche per rendere gli strumenti didattici
fondamentali accessibili

agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno.
Data l'importanza e la complessita' della normativa in esame, si allegano
integralmente sia il

testo del decreto, contenente norme di principio e di carattere definitorio,
sia gli allegati

tecnici, che forniscono linee guida in materia di libri di testo e di
software didattico per

alunni disabili.
Trattandosi, come si vede, di materia che tocca da vicino le concrete
possibilita' di

integrazione scolastica di tutti gli alunni e studenti ciechi ed ipovedenti,
si prega di dare

alla presente circolare la massima diffusione e di segnalare a questa
Presidenza qualsiasi

mancata o parziale applicazione della normativa citata, in modo da poter
intervenire presso le

sedi opportune in tempi utili.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
(Prof. Tommaso Daniele)
All. 1

D.M. 30 aprile 2008
Regole tecniche disciplinanti l'accessibilita' agli strumenti didattici e
formativi a favore

degli alunni disabili.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2008, n. 136.
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti

disabili agli strumenti informatici" ed in particolare l'art. 5, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1ø marzo 2005, n. 75,
recante "Regolamento di

attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli

strumenti informatici" ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede
l'emanazione di un

apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto
con il Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per dettare le specifiche
regole tecniche che

disciplinano l'accessibilita', da parte degli utenti, agli strumenti
didattici e formativi di

cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni del

decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale e' stato, tra l'altro,
istituito il Ministero

della pubblica istruzione (art. 1, comma 7);
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge con
modificazioni del

decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale e' stato, tra l'altro,
istituito il Ministero

dell'universita' e della ricerca (art. 1, comma 8);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2006,
con il quale e' stata

conferita al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, tra

l'altro, la delega in materia di innovazione organizzativa, gestionale e
tecnologica;
Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
(CNIPA) di cui al

decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla
direttiva 98/34/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla
direttiva 98/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla
legge 21 giugno 1986,

n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Decreta:

Art. 1.Definizioni e ambito d'applicazione

1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:
a) accessibilita': ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 9
gennaio 2004, n. 4,

la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti
dalle conoscenze

tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche a

coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o
configurazioni

particolari;
b) tecnologie assistive: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della
legge 9 gennaio 2004,

n. 4, gli strumenti e le soluzioni tecniche che permettono alla persona
disabile, superando o

riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai
sistemi informatici;
c) strumenti didattici e formativi: programmi informatici e documenti in
formato elettronico

usati nei processi di istruzione e apprendimento. Sono tali, ad esempio, il
software didattico e

i documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche con
programmi applicativi

diversi dal software didattico, usati come strumenti di lavoro
nell'attivita' scolastica o essi

stessi oggetto di studio e addestramento;
d) software didattico: programmi applicativi informatici finalizzati
espressamente a supportare

gli apprendimenti e deliberatamente realizzati con tale finalita'. Sono
tali, ad esempio, i

programmi basati sull'alternanza spiegazione-verifica (tutoriali), e quelli
basati sullo schema:

domanda-risposta-verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla
costruzione autonoma

del sapere (in cui si perseguono specifici obiettivi di apprendimento senza
vincolare lo

studente con esplicite richieste), i programmi per effettuare prove o
valutazioni, gli ambienti

di simulazione (riproduzioni simulate di fenomeni che consentono
l'interattivita' da parte dello

studente), i giochi educativi (con contenuti di apprendimento offerti in
modalita' gioco), i

corsi interattivi di lingua straniera;
e) fruibilita': ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto del
Presidente della

Repubblica 1ø marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei servizi di rispondere
a criteri di

facilita' e semplicita' d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze
dell'utente, di

gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
f) stile di paragrafo: nome associato a un insieme di comandi utilizzati per
la composizione

grafica del testo secondo un preciso formato (formattazione) che specifica
la funzione di una

parte di testo nella struttura logica dell'intero documento;
g) tecnologie Web, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera oo), del decreto
ministeriale 8 luglio

2005: "insieme degli standard definiti dall'Organizzazione internazionale
per le

standardizzazioni (ISO) e delle raccomandazioni del Consorzio World Wide Web
(W3C

Recommendation) finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su
reti che utilizzano il

protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto (Hyper Text Transfer
Protocol), comunemente

definite tecnologie Internet";
h) interfaccia utente: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera v), del
decreto ministeriale 8

luglio 2005, programma informatico che gestisce il rapporto dell'utente da,
e verso, un

elaboratore in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione
basata su metafore

grafiche (interfaccia grafica), oppure attraverso comandi impartiti in modo
testuale

(interfaccia testuale).
Art. 2. Requisiti tecnici

1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano
l'accessibilita' agli strumenti

didattici e formativi di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai
sensi dell'art. 2,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1ø marzo 2005, n. 75.
2. Agli strumenti didattici e formativi veicolati attraverso tecnologie Web
si applicano le

norme definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8
luglio 2005, in

particolare negli allegati "A" e "B" al decreto stesso.
3. I documenti elettronici di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), ove si
tratti dei libri di

testo di cui all'art. 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono
forniti su supporto

digitale contenente:
a) la copia del libro di testo in formato elettronico;
b) il relativo programma di lettura, che rispetti i requisiti dell'allegato
D del decreto

ministeriale 8 luglio 2005, nell'ultima versione ufficiale disponibile al
momento della

fornitura e senza vincoli onerosi di licenza d'uso;
c) le istruzioni d'uso indicanti, fra l'altro, l'organizzazione del
contenuto del supporto

digitale, le modalita' di installazione e di utilizzo del materiale fornito.
4. La copia del testo di cui al precedente comma 3, punto a), e' redatta
seguendo le linee guida

per l'accessibilita' pubblicate e rese disponibili dal produttore del
programma di lettura e

rispettando le "Linee guida editoriali per i libri di testo", di cui
all'allegato "A", che fa

parte integrante del presente decreto.
5. Al software didattico si applicano i requisiti di accessibilita' definiti
nell'allegato "D"

del citato decreto ministeriale 8 luglio 2005.
6. Per il software didattico espressamente e deliberatamente realizzato per
agevolare e favorire

i processi di apprendimento e integrazione dei soggetti disabili, i
requisiti richiamati al

precedente comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari
finalita' educative del

software stesso.
7. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il
software didattico

utilizzato da alunni disabili per valutazioni formali di profitto nella
scuola secondaria di

secondo grado consente tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove.
8. Il presente decreto ha efficacia a decorrere dall'anno scolastico
2008-2009 ed e'

periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle normative
internazionali

dell'Unione europea in materia di accessibilita' e delle innovazioni
tecnologiche nel frattempo

ntervenute.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato A
LINEE GUIDA EDITORIALI PER I LIBRI DI TESTO
Requisito 1.
Enunciato: organizzare e delineare la struttura logica del libro di testo
utilizzando gli stili

di paragrafo.
Requisito 2.
Enunciato: preservare le caratteristiche logiche e strutturali del libro di
testo originale

nella corrispondente versione elettronica. Garantire che il corretto ordine
di lettura sia

preservato anche quando il testo eventualmente suddiviso in blocchi o in
colonne venga

presentato in modo linearizzato.
Requisito 3.
Enunciato: fornire i libri di testo di un sommario navigabile che permetta
il collegamento

diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti
ipertestuali per il ritorno

all'indice o ai contenuti alla fine di ciascuna sezione. Dotare gli elementi
informativi a

corredo del testo, tra i quali note e relativi rimandi e riquadri di
approfondimento, di

collegamenti ipertestuali espliciti al punto o all'elemento corrispondente
nel testo principale.
Requisito 4.
Enunciato: evitare di utilizzare immagini o altri elementi grafici per
rappresentare contenuti

testuali. Dotare le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo
didattico di didascalie

esaurienti che forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione
esercitata

dall'oggetto originale nello specifico contesto. Collegare esplicitamente le
didascalie

all'immagine a cui si riferiscono tramite numerazione sequenziale
contestualizzata

all'organizzazione del libro.
Requisito 5.
Enunciato: garantire che i contenuti sottoposti a ingrandimento siano
visualizzati nel rispetto

dell'ordine di presentazione originale ed evitare che per la loro lettura si
debba ricorrere

alla barra di scorrimento orizzontale del programma di lettura utilizzato.
Requisito 6.
Enunciato: consentire la esportazione dei contenuti del libro di testo o di
sue parti nel

ispetto della normativa sul diritto d'autore.
Requisito 7.
Enunciato: garantire che il libro di testo non contenga protezioni o altri
vincoli che

inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di lettura, la
personalizzazione

della modalita' di visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e dello
sfondo, e

l'interfacciamento con le tecnologie assistive.
Allegato B
LINEE GUIDA PER L'ACCESSIBILITA' E LA FRUIBILITA' DEL SOFTWARE DIDATTICO DA
PARTE DEGLI ALUNNI

DISABILI
Premessa.
I requisiti tecnici per l'accessibilita' degli applicativi in generale sono
gia' definiti nel

decreto ministeriale M.I.T. 8 luglio 2006, allegato D (Requisiti tecnici di
accessibilita' per

l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale).
In aggiunta ai suddetti requisiti, dati gli scopi particolari e la natura
stessa del software

didattico e al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di
integrazione sul quale e'

costituito il sistema scolastico italiano, si e' reputato opportuno
individuare una serie di

fattori aggiuntivi valorizzanti che potessero meglio descrivere la capacita'
del prodotto di

adattarsi alle specifiche esigenze del singolo progetto educativo.
La personalizzazione della didattica, che e' alla base del processo di
integrazione nella nostra

scuola, richiede infatti strumenti flessibili e quindi adattabili alle
particolari esigenze di

ciascun alunno affinch, tutti possano partecipare nel modo piu'
significativo possibile alle

attivita' della classe, pur con modalita' ed eventualmente con obiettivi
diversi.
Fermo restando dunque il rispetto degli 11 requisiti di accessibilita'
definiti nell'allegato D

del decreto ministeriale citato, si indicano qui di seguito gli ulteriori
fattori che e'

opportuno considerare nella progettazione del software didattico.
1 - Rispetto delle impostazioni generali dell'utente.
Il programma dovra' mantenere i valori impostati, a livello del sistema
operativo, del numero

dei colori, del livello di contrasto e degli attributi del carattere, delle
impostazioni del

mouse ed e' in grado di funzionare perfettamente, adeguandosi
automaticamente, alle impostazioni

preesistenti. In alternativa prevede un menu di personalizzazione che
consente di impostare

manualmente i valori e le caratteristiche desiderati.
Il software si adattera' dinamicamente alle dimensioni reali dello schermo,
rispettando le

scelte dall'utente.
2 - Regolazione dei tempi.
In tutte le attivita' che prevedono un tempo di esecuzione o di
consultazione e' importante

poter regolare la durata predefinita nonch, disattivare completamente la
temporizzazione.
Eventuali limiti di tempo vanno chiaramente comunicati all'utente.
Si ricorda che per consentire l'osservanza dell'art. 16, terzo comma, delle
legge n. 104/92, la

possibilita' di regolare i tempi di esecuzione e' da considerarsi requisito
irrinunciabile

quando il software didattico e' usato per valutazioni formali di profitto
nella scuola

secondaria di secondo grado.
3 - Regolazione della velocita'.
Se sono presenti oggetti dinamici, caratterizzati da movimento, variazione
di forma, colore o

altro, e' opportuno poter regolare la velocita' degli spostamenti e degli
altri eventi

soprattutto quando si chiede all'utente di riconoscerli, comprenderne il
significato,

intercettarli o intervenire su di essi.
4 - Testi scritti.
Per ogni testo, sia in fase di lettura che di scrittura, deve essere
possibile definire il tipo

di carattere, le dimensioni, il colore dei caratteri e dello sfondo.
Il programma prevede la personalizzazione degli attributi del testo scritto,
compreso quello dei

bottoni e dei menu: tipo, stile, colore del corpo e dello sfondo.
L'ingrandimento dei caratteri

avviene sempre riorganizzando l'impaginazione del documento affinch, non si
debba mai ricorrere

allo scorrimento orizzontale della finestra per poter leggere l'intera riga.
In caso di documenti lunghi, e' importante poter agire anche sui parametri
di formattazione del

paragrafo che condizionano la difficolta' di lettura, in particolare la
lunghezza della riga e

delle dimensioni dell'interlinea.
Vanno sempre osservate le regole di leggibilita' grafica.
E' utile prevedere la possibilita' di scegliere tra una scrittura
interamente in maiuscolo e una

maiuscolo/minuscolo.
Nel caso di consegne, suggerimenti e indicazioni di lavoro, affiancare al
testo scritto una riproduzione iconico-grafico, o in lingua dei segni o in
riproduzione
vocale.
E' utile che eventuali testi inseriti nel software didattico possano essere
esportati in modo

accessibile ed editabile, nel rispetto dei diritto dell'autore, per essere
adattati alle

esigenze del singolo alunno, intervenendo nella presentazione grafica,
nonch, predisponendo

stampe alternative in braille o ingrandite.
Se la tecnologia lo consente, vanno inserite le indicazioni relative alla
lingua del testo

affinch, la sintesi vocale possa essere automaticamente impostata secondo le
regole di pronuncia

corrispondenti.
5 - Immagini e colori.
E' utile poter personalizzare i fondamentali elementi costitutivi dei
disegni, in particolare lo

spessore delle linee, i colori principali e le dimensioni di eventuali testi
inglobati. Questo

e' particolarmente importante quando il disegno ha una elevata funzione
informativa, ad esempio

nel caso di grafici, diagrammi, carte geografiche, mappe concettuali o
altro. In questi casi

inoltre il testo alternativo, necessario per tutte le immagini
significative, deve essere

particolarmente dettagliato ed esaustivo.

Per tutte le immagini complesse o importanti dal punto di vista
dell'informazione e' prevista la

possibilita' di ingrandimento a tutto schermo, senza eccessiva perdita di
definizione.
6 - Suoni e voci.
L'utente potra' regolare facilmente il volume dei suoni nonch, disattivarli
totalmente.
Nei messaggi parlati va evitata la confusione di voci sovrapposte e ridotto
al minimo il

disturbo derivante da suoni o musiche di sottofondo.
7 - Feedback.
E' utile poter personalizzare le modalita' di erogazione del feedback,
soprattutto quando si fa

uso di effetti speciali di forte impatto percettivo che possono risultare
problematici per

alcune tipologie di utenti.
8 - Livelli di difficolta' e gradualita'.
All'interno dei differenti livelli di difficolta' che il software offre
all'utente, e' opportuno

prevedere elementi di facilitazione che consentano all'insegnante di
definire per gli alunni con

o disturbi di apprendimento un percorso almeno in parte simile a quello dei
compagni.

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