regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti didatticicircolare uic 169\2008, 04\07\2008 CIRCOLARE 169 Questa circolare e' presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp OGGETTO: DM 30.4.2008 - Regole tecniche disciplinanti l'accessibilita' agli e formativi a favore degli alunni disabili E' gradito comunicare che, al termine di una incessante opera di pressione su tutte le autorita' competenti, e' stato finalmente emanato (e pubblicato giugno 2008, n. 136) il Decreto Interministeriale 30 aprile 2008, delle regole tecniche necessarie a garantire agli alunni disabili, e non l'accessibilita' agli strumenti e ai sussidi didattici e formativi. Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (c.d. legge "Stanca") e del successivo art. 2, marzo 2005, n. 75 che, dopo avere definito i criteri e i principi generali prevedevano, appunto, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro per tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e dettasse specifiche regole tecniche per rendere gli strumenti didattici agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno. testo del decreto, contenente norme di principio e di carattere definitorio, tecnici, che forniscono linee guida in materia di libri di testo e di alunni disabili. integrazione scolastica di tutti gli alunni e studenti ciechi ed ipovedenti, alla presente circolare la massima diffusione e di segnalare a questa mancata o parziale applicazione della normativa citata, in modo da poter sedi opportune in tempi utili. IL PRESIDENTE NAZIONALE D.M. 30 aprile 2008 degli alunni disabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 2008, n. 136. disabili agli strumenti informatici" ed in particolare l'art. 5, comma 1; attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei strumenti informatici" ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per dettare le specifiche disciplinano l'accessibilita', da parte degli utenti, agli strumenti cui all'art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4; decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale e' stato, tra l'altro, della pubblica istruzione (art. 1, comma 7); decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con la quale e' stato, tra l'altro, dell'universita' e della ricerca (art. 1, comma 8); conferita al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica l'altro, la delega in materia di innovazione organizzativa, gestionale e decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni; Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata dalla n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Art. 1.Definizioni e ambito d'applicazione 1. Ai fini del presente decreto s'intendono per: la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o particolari; n. 4, gli strumenti e le soluzioni tecniche che permettono alla persona riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai usati nei processi di istruzione e apprendimento. Sono tali, ad esempio, il i documenti elettronici, ivi compresi i libri di testo, prodotti anche con diversi dal software didattico, usati come strumenti di lavoro stessi oggetto di studio e addestramento; gli apprendimenti e deliberatamente realizzati con tale finalita'. Sono programmi basati sull'alternanza spiegazione-verifica (tutoriali), e quelli domanda-risposta-verifica (eserciziari), gli ambienti aperti orientati alla del sapere (in cui si perseguono specifici obiettivi di apprendimento senza studente con esplicite richieste), i programmi per effettuare prove o di simulazione (riproduzioni simulate di fenomeni che consentono studente), i giochi educativi (con contenuti di apprendimento offerti in corsi interattivi di lingua straniera; Repubblica 1ø marzo 2005, n. 75, la caratteristica dei servizi di rispondere facilita' e semplicita' d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto; grafica del testo secondo un preciso formato (formattazione) che specifica parte di testo nella struttura logica dell'intero documento; 2005: "insieme degli standard definiti dall'Organizzazione internazionale standardizzazioni (ISO) e delle raccomandazioni del Consorzio World Wide Web Recommendation) finalizzato a veicolare informazioni o erogare servizi su protocollo HTTP di trasferimento di un ipertesto (Hyper Text Transfer definite tecnologie Internet"; luglio 2005, programma informatico che gestisce il rapporto dell'utente da, elaboratore in modo interattivo, realizzato attraverso una rappresentazione grafiche (interfaccia grafica), oppure attraverso comandi impartiti in modo (interfaccia testuale). 1. Il presente decreto detta le regole tecniche che disciplinano didattici e formativi di cui all'art. 5 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ai comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1ø marzo 2005, n. 75. norme definite nel decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 particolare negli allegati "A" e "B" al decreto stesso. testo di cui all'art. 5, comma 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono digitale contenente: ministeriale 8 luglio 2005, nell'ultima versione ufficiale disponibile al fornitura e senza vincoli onerosi di licenza d'uso; digitale, le modalita' di installazione e di utilizzo del materiale fornito. per l'accessibilita' pubblicate e rese disponibili dal produttore del rispettando le "Linee guida editoriali per i libri di testo", di cui parte integrante del presente decreto. del citato decreto ministeriale 8 luglio 2005. i processi di apprendimento e integrazione dei soggetti disabili, i precedente comma 5 sono applicati compatibilmente con le particolari software stesso. utilizzato da alunni disabili per valutazioni formali di profitto nella secondo grado consente tempi piu' lunghi per l'effettuazione delle prove. periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle normative dell'Unione europea in materia di accessibilita' e delle innovazioni ntervenute. Ufficiale della Repubblica italiana. di paragrafo. nella corrispondente versione elettronica. Garantire che il corretto ordine preservato anche quando il testo eventualmente suddiviso in blocchi o in presentato in modo linearizzato. diretto ai corrispondenti contenuti e prevedere idonei collegamenti all'indice o ai contenuti alla fine di ciascuna sezione. Dotare gli elementi corredo del testo, tra i quali note e relativi rimandi e riquadri di collegamenti ipertestuali espliciti al punto o all'elemento corrispondente testuali. Dotare le immagini, i grafici e le tabelle utilizzate a scopo esaurienti che forniscano informazioni equivalenti commisurate alla funzione dall'oggetto originale nello specifico contesto. Collegare esplicitamente le all'immagine a cui si riferiscono tramite numerazione sequenziale all'organizzazione del libro. dell'ordine di presentazione originale ed evitare che per la loro lettura si alla barra di scorrimento orizzontale del programma di lettura utilizzato. ispetto della normativa sul diritto d'autore. inibiscano o limitino le funzioni di gestione del programma di lettura, la della modalita' di visualizzazione, ivi compresi i colori del testo e dello l'interfacciamento con le tecnologie assistive. DISABILI decreto ministeriale M.I.T. 8 luglio 2006, allegato D (Requisiti tecnici di l'ambiente operativo, le applicazioni e i prodotti a scaffale). didattico e al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di costituito il sistema scolastico italiano, si e' reputato opportuno fattori aggiuntivi valorizzanti che potessero meglio descrivere la capacita' adattarsi alle specifiche esigenze del singolo progetto educativo. scuola, richiede infatti strumenti flessibili e quindi adattabili alle ciascun alunno affinch, tutti possano partecipare nel modo piu' attivita' della classe, pur con modalita' ed eventualmente con obiettivi del decreto ministeriale citato, si indicano qui di seguito gli ulteriori opportuno considerare nella progettazione del software didattico. dei colori, del livello di contrasto e degli attributi del carattere, delle mouse ed e' in grado di funzionare perfettamente, adeguandosi preesistenti. In alternativa prevede un menu di personalizzazione che manualmente i valori e le caratteristiche desiderati. scelte dall'utente. poter regolare la durata predefinita nonch, disattivare completamente la possibilita' di regolare i tempi di esecuzione e' da considerarsi requisito quando il software didattico e' usato per valutazioni formali di profitto secondaria di secondo grado. altro, e' opportuno poter regolare la velocita' degli spostamenti e degli soprattutto quando si chiede all'utente di riconoscerli, comprenderne il intercettarli o intervenire su di essi. di carattere, le dimensioni, il colore dei caratteri e dello sfondo. bottoni e dei menu: tipo, stile, colore del corpo e dello sfondo. avviene sempre riorganizzando l'impaginazione del documento affinch, non si allo scorrimento orizzontale della finestra per poter leggere l'intera riga. paragrafo che condizionano la difficolta' di lettura, in particolare la delle dimensioni dell'interlinea. maiuscolo/minuscolo. accessibile ed editabile, nel rispetto dei diritto dell'autore, per essere esigenze del singolo alunno, intervenendo nella presentazione grafica, stampe alternative in braille o ingrandite. affinch, la sintesi vocale possa essere automaticamente impostata secondo le corrispondenti. spessore delle linee, i colori principali e le dimensioni di eventuali testi e' particolarmente importante quando il disegno ha una elevata funzione nel caso di grafici, diagrammi, carte geografiche, mappe concettuali o inoltre il testo alternativo, necessario per tutte le immagini particolarmente dettagliato ed esaustivo. Per tutte le immagini complesse o importanti dal punto di vista possibilita' di ingrandimento a tutto schermo, senza eccessiva perdita di disturbo derivante da suoni o musiche di sottofondo. uso di effetti speciali di forte impatto percettivo che possono risultare alcune tipologie di utenti. prevedere elementi di facilitazione che consentano all'insegnante di o disturbi di apprendimento un percorso almeno in parte simile a quello dei |
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