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patologie esenti da visite di revisione

25\07\2008 www.handylex.org

Patologie esenti da revisione delle visite: il puntoA quasi un anno dall'approvazione
del Decreto 2 agosto 2007, facciamo il punto della situazione rispetto alle
patologie esenti da revisione delle visite di accertamento. In questi mesi è
stata segnalata una difforme applicazione delle - invero confuse -
prescrizioni del provvedimento citato e in non pochi casi una vera e propria
elusione dei principi espressi dal Legislatore.
La normativa
Con la Legge 9 marzo 2006, n. 80, il Parlamento ha previsto che i soggetti
portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i
soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano
esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della
permanenza della minorazione civile o dell'handicap.
Il Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ha fissate 12 voci relative a
condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia
personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla
vita comunitaria.
Per ciascuna voce viene indicata la documentazione sanitaria, rilasciata da
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, idonea a comprovare la
patologia o la menomazione, da richiedere alle Commissioni mediche delle
Aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata
acquisita agli atti o non più reperibile.
Da un lato lo spirito della norma è chiarissimo: evitare inutili visite di
revisione. Ma dall'altro le indicazioni operative per le Aziende Usl e le
misure di tutela per il Cittadino sono pressoché assenti.
Di qui i numerosi dubbi di cui uno più rilevante degli altri: il Cittadino
già in possesso di certificazione di invalidità che preveda una revisione ma
che sia affetto da una patologia elencata nel Decreto, deve o non deve
presentarsi a visita di revisione?
Nessuno in questi mesi ha fornito una risposta dirimente; le Aziende Usl
hanno continuato ad effettuare visite di revisione e i Cittadini a
sottoporsi a nuovi accertamenti anche se affetti da patologie stabilizzate o
ingravescenti.

Ed ora, un po' di pubblicità

:

Indicazioni ministeriali
A fronte di una situazione sempre più confusa e di disapplicazione della
normativa, il 30 maggio 2008, finalmente, è intervenuta la Direzione
Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali inviando una nota "urgente" a tutte le Regioni, a
tutti i direttori generali delle Aziende Usl e all'INPS.
La prima indicazione riguarda le persone invalide beneficiarie di indennità
di accompagnamento o di comunicazione per le quali le Commissioni delle
Aziende Usl hanno previsto una successiva visita di revisione.
L'INPS invierà a ciascuna Commissione Usl l'elenco di queste persone
(titolari di indennità di accompagnamento o comunicazione per le quali è
prevista revisione) con la richiesta dei fascicoli sanitari.
Il Ministero sollecita le Aziende Usl a collaborare inviando la
documentazione in plichi con l'annotazione "Trasmissione selettiva ai sensi
del DM 2/8/07".
A questo punto le Commissioni INPS redigono un verbale per ciascun fascicolo
esaminato, da cui risulti il diritto o meno per il soggetto all'esenzione da
qualunque altra visita di revisione.
Ultimato l'esame, restituiranno alle ASL i fascicoli corredati del verbale.
Il Ministero prevede che sia compito dell'INPS comunicare direttamente alle
persone che sono state ritenute esonerate che non saranno più chiamate a
visita.
Queste le istruzioni, apparentemente semplici, del Ministero. La mole di
lavoro per le Commissioni Usl sarà notevole e altrettanto lo sarà quella per
l'INPS. I tempi di smaltimento di questo lavoro non sono previsti o
quantificati dal Ministero.

La seconda indicazione del Ministero riguarda le nuove visite. In questi
casi le Commissioni Usl devono tenere in debito conto le disposizioni del
decreto, avendo cura di esprimere il proprio parere sulla base della
documentazione indicata, annotando nel verbale, quando ricorre il caso, il
diritto all'esenzione da successive visite.

L'INPS
Dopo questa nota del Ministero, il 3 giugno 2008, con il Messaggio 12727, l'INPS
impartisce le conseguenti indicazioni alle sue sedi periferiche da cui
emergono altri aspetti operativi.
L'INPS ricorda l'automatica sospensione del pagamento delle provvidenze
economiche per effetto dell'automatismo della procedura informatica che,
alla scadenza prevista, determina l'interruzione dell'erogazione delle
competenze.
Questo significa, implicitamente, che se una persona non si presenta a
visita di revisione entro la data prevista l'erogazione di pensioni,
assegni, indennità viene sospesa.

L'INPS nel suo messaggio conferma la procedura indicata dal Ministero per le
pratiche giacenti (titolari di indennità di accompagnamento e di
comunicazione per i quali è prevista la revisione). Aggiunge però che la
valutazione delle singole posizioni potrà essere effettuata non solo sulla
base della documentazione sanitaria trasmessa dalle Asl ma anche su quella
integrativa richiesta eventualmente agli interessati.
Al termine della procedura di accertamento medico-legale "agli atti" per l'individuazione
della patologia, le Sedi INPS "avranno cura di ripristinare con ogni
possibile urgenza il pagamento che fosse stato eventualmente sospeso per gli
automatismi della procedura informatica".

L'INPS prevede anche che, con analogo meccanismo, verrà estesa, a tutti i
titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione per i quali non
risulta disposta una visita di revisione, la verifica preventiva dei
requisiti di cui alla norma in esame cioè del diritto all'esenzione dalla
revisione. Questo aspetto è particolarmente importante perché consente di
evitare il disagio di successivi controlli a campione.

Nei nuovi verbali di accertamento di invalidità, redatti dalle Aziende Usl e
verificati dall'INPS, sarà indicato e verbalizzato il diritto all'esonero da
successive visite di verifica e controllo.

In sintesi
Tentiamo di sintetizzare, ora, il nuovo percorso.

1) L'INPS seleziona tutti i nomi dei titolari di indennità di
accompagnamento e di comunicazione per i quali è prevista la revisione;
2) L'INPS invia l'elenco a ciascuna Commissione Usl e richiede i fascicoli
sanitari.
3) Le Commissioni Usl spediscono i fascicoli all'INPS che li esamina e, se
del caso, richiede ulteriore certificazione agli interessati.
4) Al fascicolo sanitario, che viene restituito alla Asl, è allegata una
comunicazione scritta nella quale risulti esplicitato il diritto all'esonero
da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza
dello stato invalidante.

Ma permangono anche alcuni non irrilevanti "coni d'ombra":
a) L'INPS, diversamente dal Ministero, non precisa che spetta all'Istituto
la comunicazione anche all'interessato. A parere di chi scrive la
comunicazione spetta all'Azienda Usl.
b) Né INPS né Ministero precisano cosa accade nel caso in cui non venga
riconosciuto il diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo
e di revisione della permanenza dello stato invalidante e siano già scaduti
i tempi per la revisione precedentemente disposta e sia stata quindi sospesa
la provvidenza economica.
c) Non è ben chiaro che cosa accada nel caso in cui una persona abbia
cambiato residenza e Azienda Usl di riferimento. La nuova Azienda Usl,
interpellata dall'INPS, difficilmente dispone dei fascicoli sanitari.

Suggerimenti ai Cittadini
Di fronte ai dubbi interpretativi che ancora permangono e ai timori per la
complessità valutativa legata ai nuovi percorsi, tentiamo i fornire alcuni
suggerimenti al Cittadino.

Primo caso: persona invalida titolare di indennità di accompagnamento o di
comunicazione in possesso di certificazione di invalidità che preveda una
revisione ma che sia affetto da una patologia elencate nel Decreto 2 agosto
2007.
Suggerimento: rivolgersi alla propria Azienda, con anticipo rispetto alla
data di revisione, e chiedere formalmente se il proprio fascicolo sanitario
sia già stato trasmesso all'INPS per la verifica del diritto all'esonero da
ulteriori visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello
stato invalidante. Si può citare ed allegare la nota del Ministero del 30
maggio 2008.
In caso di risposta positiva, si attende la valutazione dell'INPS. In caso
di risposta negativa è preferibile chiedere di fissare la visita di
revisione.

Secondo caso: l'INPS non riconosce il diritto all'esonero da ulteriori
visite mediche di controllo e di revisione della permanenza dello stato
invalidante, nonostante la persona, titolare di indennità di accompagnamento
o di comunicazione, sia affetta da una delle patologie indicate dal Decreto
Suggerimento: sono possibili due ipotesi. La prima è un semplice ricorso al
Comitato Provinciale dell'INPS, allegando documentazione sanitaria
probatoria. La seconda, avviare un ricorso davanti ad un giudice con l'assistenza
di un legale, anche tramite un patronato.

Terzo caso: la Commissione Usl convoca a visita, in base ad una revisione
precedentemente disposta, una persona, titolare di indennità di
accompagnamento o di comunicazione, nonostante sia affetta da una delle
patologie indicate dal Decreto del 2007.
Suggerimento: al momento attuale è consigliabile presentarsi comunque a
visita di accertamento, documentando la propria situazione sanitaria con
certificazione sanitaria adeguata e chiedendo l'annotazione relativa al
diritto all'esonero da ulteriori visite mediche di controllo e di revisione
della permanenza dello stato invalidante. Nel caso in cui questo diritto non
venga riconosciuto si può avviare un ricorso davanti ad un giudice.

Quarto caso: il Cittadino, titolare di indennità di accompagnamento o di
comunicazione, in possesso di certificazione che prevede revisione, non
viene convocato a visita e la provvidenza economica gli viene sospesa.
Suggerimento: rivolgersi immediatamente ad legale o a un patronato sindacale
per presentare diffida o avviare un contenzioso in giudizio.

Ulteriori controlli
Mentre si tenta di garantire attuazione (dopo oltre due anni) a ciò che è
stato disposto dal Legislatore per evitare visite di accertamento superflue,
proseguono le attività di verifica e controllo sulle effettive posizioni
degli invalidi civili. I controlli, già previsti e condotti da anni, sono
stati recentemente inaspriti dal Decreto Legge 112/2008 in via di
conversione in questi giorni.

L'INPS, con l'intento di garantire uniformità applicativa sul territorio
nazionale, ha diramato il 21 luglio 2008 la Circolare 77 che fornisce
indicazioni operative a tutte le Sedi INPS. Gli elenchi dei nominativi degli
invalidi da verificare saranno estratti a campione dalla Commissione Medica
Superiore (Roma) e gli elenchi saranno trasmessi alle Commissioni
provinciali di verifica.

La Circolare precisa anche che "A norma dell'art. 6 comma 3, della legge 9
maggio 2006, n. 80, i soggetti portatori di menomazioni o patologie
stabilizzate o ingravescenti (inclusi quelli affetti da sindrome da
talidomide), che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennità di
accompagnamento, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento
della permanenza della minorazione. (.) Allo scopo di evitare che le
verifiche straordinarie possano interessare anche i predetti soggetti, si
ravvisa la necessità di richiedere, in via preliminare alle ASL, i fascicoli
sanitari degli invalidi da sottoporre a verifica straordinaria, per un
indispensabile esame preventivo della documentazione sanitaria."
Nella sostanza, per i titolari di indennità di accompagnamento, l'INPS
richiederà alle Commissioni Usl, prima di procedere a convocazione a visita,
i relativi fascicoli sanitari.

Nel caso l'INPS rilevi, al momento delle visite di controllo, un'invalidità
inferiore a quella precedentemente accertata, procederà alla revoca delle
provvidenze economiche.
Nel caso invece rilevi un aggravamento, non ci sarà alcun adeguamento
automatico delle provvidenze economiche. Sarà il Cittadino a dover
richiedere alla propria Azienda Usl la visita per l'accertamento (e il
verbale sarà poi verificato e, se del caso, convalidato nuovamente dall'INPS).

Consulta:

a.. Nota Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 30
maggio 2008
b..
http://www.handylex.org/stato/c300508.shtml
c.. Messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727
d..
http://www.handylex.org/stato/c030608.shtml
e..
f.. Circolare INPS 21 luglio 2008, n. 77
http://www.handylex.org/stato/c210708.shtml

Ultimo aggiornamento: 25 luglio 2008

Carlo Giacobini